Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 7 pagine

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Rapporto sui risultati

della consultazione concernente

la modifica dell’ordinanza sui fondi propri

1 Situazione iniziale

Il progetto posto in consultazione è volto a implementare due aggiunte dello schema internazionale di regolamentazione di Basilea III. Si basa su proposte elaborate dal gruppo di lavoro nazionale «fondi propri» di Basilea III che, per quanto concerne la ripartizione dei rischi, sono state sottoposte prima della consultazione a un primo studio sull’impatto quantitativo svolto dalla FINMA con alcune banche (Quantitative Impact Study, QIS). Un ulteriore studio QIS più ampio è stato eseguito parallelamente alla consultazione.

Il progetto prevede che il leverage ratio venga incluso nelle norme relative ai fondi propri minimi che devono essere detenuti durevolmente. Stando alle disposizioni del pertinente standard di Basilea, i fondi propri di base di una banca devono ammontare almeno al 3 per cento dell’esposizione totale.

D’altro lato, si propone di rielaborare radicalmente le norme in materia di ripartizione dei rischi. In particolare, il limite massimo dei grandi rischi verrebbe calcolato in base ai fondi propri di base (Tier 1 Capital, T1) e, di massima, le posizioni in crediti che superano il 25 per cento dei fondi propri di base non sarebbero più ammesse.

2 Procedura di consultazione

Il 7 aprile 2017 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha spedito l’invito ai destinatari della procedura di consultazione, pubblicato anche sul sito Internet dello stesso DFF. La consultazione è terminata il 14 luglio 2017.

Hanno inoltrato un parere (partecipanti in ordine alfabetico per ciascuna categoria):

 22 Cantoni: Appenzello Interno (AI), Argovia (AG), Basilea Campagna (BL), Basilea Città

(BS), Friburgo (FR), Ginevra (GE), Glarona (GL), Grigioni (GR), Lucerna (LU), Neuchâtel (NE), Nidvaldo (NW), Obvaldo (OW), San Gallo (SG), Sciaffusa (SH), Soletta (SO), Ticino (TI), Turgovia (TG), Uri (UR), Vallese (VS), Vaud (VD), Zugo (ZG), Zurigo (ZH).

 3 partiti politici: Partito borghese democratico (PBD), Partito ecologista svizzero (Verdi),

Partito socialista svizzero (PSS).

 5 associazioni mantello nazionali dell’economia: Associazione svizzera dei banchieri

(ASB), economiesuisse, Unione sindacale svizzera (USS), Unione svizzera delle arti e mesteri (USAM), Travail.Suisse.

 13 ambienti interessati: Associazione di banche svizzere di gestione patrimoniale ed isti-

tuzionale (ABG), Banca di obbligazioni fondiarie degli Istituti ipotecari svizzeri SA (Banca di obbligazioni fondiarie), Centre patronal (CP), Credit Suisse SA (CS), EXPERTsuisse, Hauseigentümerverband Schweiz (HEV), Neue Helvetische Bank AG (NHB), PostFinance SA, Raiffeisen Svizzera società cooperativa (Raiffeisen), RBA-Holding AG (RBA), Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI), Unione delle Banche Cantonali Svizzere (UBCS), Vereinigung Schweizerischer Privatbanken (VSPB).

I Cantoni Appenzello Esterno e Svitto come pure l’Associazione dei Comuni svizzeri e l’Unione delle Città svizzere hanno espressamente rinunciato a inoltrare un parere.

Di seguito sono riportate le osservazioni principali. Per i dettagli si rimanda al rispettivo parere1.

1 Per la valutazione dei pareri concernenti la revisione della circolare FINMA 2008/23 «Ripartizione dei rischi – banche» si veda il rapporto della FINMA sulla relativa indagine conoscitiva.