Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 7 pagine

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Rapporto sui risultati

della consultazione concernente

la modifica dell’ordinanza sui fondi propri

delle 20 posizioni complessive di importo maggiore. Viceversa, alcuni segnalano che la comunicazione di tali posizioni renderebbe ridondante l’attuale comunicazione dei 10 maggiori debitori, che andrebbe pertanto soppressa. Il Cantone OW propone di differenziare le comunicazioni in base alle categorie di banche, mentre il Cantone SG auspica una maggiore ottimizzazione del rapporto costi-benefici nell’elaborazione di rapporti. Taluni partecipanti chiedono infine un’eccezione per i superamenti del limite massimo dovuti all’applicazione del principio della contabilizzazione alla data di negoziazione (RBA, VSPB).

Riguardo ai principi di calcolo (art. 103 segg. OFoP) alcune banche si esprimono a favore del mantenimento delle norme attuali sia per gli impegni fissi di sottoscrizione di emissioni sia per le transazioni non regolate. Si auspicano inoltre diverse precisazioni della regolamentazione concernente le controparti associate, segnatamente per le imprese dell’ente pubblico. Alcuni partecipanti chiedono un’esclusione dal limite massimo per le posizioni infragruppo nei confronti di società che fanno parte di un gruppo sub-consolidato sottoposto a una vigilanza adeguata (economiesuisse, ASB, CS).

3.3.2 Calcolo della posizione complessiva

Una ponderazione (art. 113 OFoP) all’aliquota del 20 per cento per le obbligazioni fondiarie è considerata troppo elevata da gran parte degli interpellati e quindi respinta. Al riguardo essi sottolineano che le obbligazioni fondiarie svizzere rappresentano un rischio minore rispetto ai covered bonds diffusi all’estero. Inoltre, grazie alle due centrali di emissione, il sistema svizzero delle obbligazioni fondiarie beneficerebbe di molti vantaggi, che andrebbero pertanto considerati. L’aliquota di ponderazione andrebbe fissata a un valore compreso tra lo 0 e il 10 per cento (ASB, PostFinance, Raiffeisen, UBCS) o tra il 5 e il 10 per cento (RBA, Banca di obbligazioni fondiarie). In questo contesto, soprattutto il settore bancario, la HEV e l’USPI respingono la cessazione del trattamento privilegiato degli immobili d’abitazione.

Per quanto concerne il calcolo delle posizioni (art. 115 segg. OFoP) e la riduzione dei rischi (art. 119 OFoP), i partecipanti alla consultazione suggeriscono diverse precisazioni e, ad esempio, anche il mantenimento del vigente articolo 120 OFoP (Impegni eventuali e impegni irrevocabili). Chiedono inoltre di considerare le particolarità delle operazioni di anticipazione su titoli di credito (operazioni lombard) e pronti contro termine. In particolare, non dovrebbero prodursi effetti negativi sul mercato svizzero delle operazioni pronti contro termine.

3.4 Disposizioni per le banche di rilevanza sistemica

In linea di massima i partecipanti alla consultazione accolgono con favore la nuova regolamentazione dei grandi rischi per le banche di rilevanza sistemica secondo gli standard di Basilea. I Verdi e il PSS chiedono al riguardo un limite massimo più basso, ovvero del 15 anziché del 25 per cento, mentre l’USS ritiene che questo limite massimo del 15 per cento debba continuare a essere calcolato in base ai fondi propri di base di qualità primaria. Secondo PostFinance bisognerebbe rinunciare a inasprire il limite massimo tra banche di rilevanza sistemica svizzere e trattare nuovamente la tematica una volta che saranno chiarite le esigenze gone concern imposte a questi istituti.

3.5 Disposizioni transitorie e finali

Non si registrano osservazioni essenziali.