Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 7 pagine
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Rapporto sui risultati
della consultazione concernente
la modifica dell’ordinanza sui fondi propri
3 Principali risultati della consultazione
3.1 Osservazioni generali
In linea di principio il progetto è approvato dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione, che hanno però formulato alcune osservazioni o riserve.
La nuova regolamentazione è stata oggetto di critiche soprattutto da parte delle banche interessate e delle associazioni che rappresentano i loro interessi nonché della HEV e dell’USPI. Il progetto comporterebbe infatti un forte inasprimento delle norme in materia di ripartizione dei rischi e potrebbe avere ripercussioni di vasta portata sulle banche, in particolare nel settore ipotecario.
In generale si auspicano soluzioni pragmatiche e agevolazioni per gli istituti di piccole e medie dimensioni. Talvolta gli interpellati evidenziano anche che lo studio QIS avrebbe dovuto essere svolto in precedenza oppure essere sostituito da un’analisi d’impatto della regolamentazione completa.
3.2 Leverage ratio
L’introduzione di un leverage ratio (art. 46 OFoP) viene accolta con favore da molti partecipanti. Alcuni di loro dubitano però che il valore soglia del 3 per cento sia sufficiente (AG, ZH) o lo considerano eccessivamente basso (Verdi, USS, USAM). Il Cantone GR e il PSS propongono un leverage ratio pari almeno al 5 per cento.
3.3 Ripartizione dei rischi
3.3.1 Osservazioni generali
Riguardo alla definizione di grandi rischi e ulteriori rischi di credito rilevanti (art. 95 OFoP) sono state proposte varie precisazioni. Inoltre, le banche interessate e le associazioni che rappresentano i loro interessi ritengono che le riserve occulte detenute (dedotte le imposte latenti) debbano poter essere considerate nel calcolo dei grandi rischi.
Per quanto concerne il limite massimo dei grandi rischi nei confronti di banche che non hanno rilevanza sistemica (art. 97 segg. OFoP), soprattutto il settore bancario chiede di stabilirlo conformemente al vigente articolo 116 OFoP, ovvero al 100 per cento dei fondi propri computabili. Almeno le banche delle categorie di vigilanza 3, 4 e 5 dovrebbero essere escluse dalla nuova regolamentazione. Per le banche della categoria 3, quest’agevolazione potrebbe anche limitarsi agli istituti il cui modello aziendale si concentra sulla gestione patrimoniale (CP, VSPB) oppure per tali banche il limite potrebbe essere fissato al 50 per cento dei fondi propri computabili (USAM).
Si chiede inoltre di prevedere la possibilità di correggere con fondi propri liberamente disponibili i superamenti del limite massimo, almeno per le banche delle categorie 3–5 (Raiffeisen) o delle categorie 4 e 5 (NHB). In caso contrario il margine di manovra nell’attività operativa sarebbe notevolmente limitato, soprattutto nel caso delle operazioni interbancarie e di regolamento. Infine, diversi partecipanti auspicano un’eccezione per le posizioni nei confronti di tutte le banche centrali e di tutti i governi centrali.
In relazione agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 100 e seguenti OFoP, sono soprattutto le associazioni bancarie ed economiche a esprimersi a favore del mantenimento dello status quo. In particolare, parecchi interpellati sono contrari all’obbligo di comunicazione