Progetto
Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 10 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
[Signature] [QR Code]
Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° giugno 20121 sui fondi propri è modificata come segue:
Art. 20 cpv. 4 lett. a
4 Gli strumenti di capitale che prevedono una conversione condizionale o una rinuncia al credito non soltanto per il momento di una incombente insolvibilità (art. 29) sono computati come componente del capitale nella loro qualità precedente la conversione o la rinuncia al credito. Sono fatti salvi:
a. il computo ai fini della copertura delle esigenze per il cuscinetto di fondi propri secondo l’articolo 43 capoverso 1 e l’allegato 8; e
Art. 46 Indice massimo di leva finanziaria (leverage ratio)
1 Dopo aver operato le deduzioni di cui agli articoli 31–40 le banche devono detenere fondi propri di base pari al 3 per cento delle posizioni non ponderate (esposizione totale).
2 L’esposizione totale corrisponde al denominatore del leverage ratio calcolato secondo gli standard minimi di Basilea. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche secondo gli standard minimi di Basilea.
Art. 48 cpv. 2
2 Per rischio di credito della controparte in relazione a derivati, operazioni pronti contro termine e operazioni analoghe si intende il rischio di credito nei confronti della controparte e non quello degli strumenti finanziari alla base delle operazioni.
1 RS 952.03
2017–...