Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 57 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2018 Rapporto sui risultati

1 Introduzione

A seguito dell’entrata in vigore, il 1° aprile 2016, della modifica della legge e dell’ordinanza sulla procedura di consultazione, l’UFAM ha deciso di raggruppare in futuro le modifiche di ordinanze del Consiglio federale in due pacchetti l’anno (in primavera e in autunno).

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha indetto il 13 aprile 2017 la consultazione sul pacchetto di ordinanze relativo alla primavera 2018. La consultazione, conclusasi il 26 luglio 2017, è stata prorogata per i Cantoni fino al 23 agosto 2017. Vi hanno partecipato i 26 Cantoni e 133 organizzazioni che hanno espresso un parere su una o più ordinanze. L’elenco dei partecipanti, per ordinanza, è allegato al presente rapporto. I pareri sono pubblicati sul sito della Cancelleria federale.

Tuttavia, a seguito della proroga del termine di risposta accordato ai Cantoni si è deciso di scindere in due parti il presente pacchetto. Il presente rapporto contempla quindi le modifiche delle due ordinanze che devono entrare in vigore il 1° aprile 2018, ovvero:

 l’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF; RS 814.41), in risposta alla mozione 15.4092 Lombardi «Strade. Misure di protezione fonica per le strade dopo il 2018»;

 l’ordinanza sui parchi d’importanza nazionale (ordinanza sui parchi, OPar; RS 451.36).

I risultati della consultazione riguardanti le due ordinanze menzionate sono stati pubblicati in un rapporto separato già disponibile sul sito della Cancelleria federale.

Il presente rapporto illustra i risultati della consultazione relativa alla modifica delle ordinanze seguenti:

 l’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) e

 l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1), che include anche la modifica dell’ordinanza concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne; RS 730.02).

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