Rapporto OPar
Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 5 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OPar
2 Motivi ed elementi essenziali della revisione
L’evoluzione dei progetti di parchi in Svizzera mostra che determinati territori possono soddisfare le esigenze di parchi nazionali soltanto sviluppandosi in una dimensione transfrontaliera. È il caso di unità naturali e paesaggistiche attraversate da una frontiera nazionale. Questa evoluzione è evidente anche a livello mondiale ed europeo, dove più Stati attuano sforzi congiunti per rendere possibile il riconoscimento di parchi transfrontalieri.
L’OPar vigente non consente la creazione di parchi nazionali transfrontalieri. A tal fine, è necessario modificare l’articolo 16 OPar. Questa modifica consentirebbe alle regioni e ai Cantoni di creare parchi nazionali transfrontalieri e alla Confederazione di poterli riconoscere mediante l’attribuzione del marchio «Parco» per la parte situata nel territorio svizzero. La qualità della parte del parco che si trova nel territorio di un Paese limitrofo deve anch’essa essere equivalente a quella definita nell’OPar. I requisiti necessari per i parchi restano immutati.
Inoltre, con la presente revisione vengono adeguate singole disposizioni dell’ordinanza sui parchi a seguito della modifica di basi legali o condizioni quadro.
3 Rapporti con la legislazione europea
La compatibilità con il diritto europeo è garantita.
4 Commenti alle singole modifiche
4.1 Articolo 16
Per consentire l’istituzione e la gestione a lungo termine di parchi nazionali transfrontalieri è necessario modificare l’articolo 16, integrandovi un nuovo capoverso 3bische prevede che una parte della superficie della zona centrale può situarsi nel territorio di uno Stato limitrofo, posto che soddisfi i requisiti definiti nell’OPar relativi alla superficie di una zona centrale di un parco nazionale.
Ogni Stato è responsabile, secondo il rispettivo diritto nazionale, della definizione e della garanzia del regime di protezione della parte della zona centrale situata sul proprio territorio. Il livello di protezione della zona centrale situata su suolo straniero deve essere al meno equivalente a quella definita in Svizzera dalla LPN e dall’OPar. Al massimo la metà della zona centrale può essere situata all’estero. Per garantire la gestione a lungo termine di un parco transfrontaliero occorre concludere un accordo tra le parti interessate che disciplini le modalità decisionali e di finanziamento delle azioni comuni.
4.2 Articolo 17 capoverso 1 lettera cbis
L’articolo 17 capoverso 1 lettera c è stato adeguato, senza esame approfondito, a seguito della revisione del 1 settembre 2014 dell’ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs). Tuttavia, nella versione vigente non basta ormai più ai fini della strategia di protezione della zona centrale di un parco nazionale. Per consentire il libero sviluppo della natura e la percezione della stessa da parte della popolazione, il decollo e l’atterraggio devono essere vietati sia agli aeromobili con occupanti sia a quelli senza occupanti.
4.3 Articolo 17 capoverso 4
L’articolo 61 dell’ordinanza sull’infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1) è stato modificato il 13 febbraio 2008 ed è entrato in vigore il 15 marzo 2008. In tale contesto si è tralasciato di adeguare l’articolo 17 OPar. Il capoverso 4 può quindi essere stralciato.
4/5 054.11-00003/00006/00002/P355-0210