Rapporto OPar

Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 5 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OPar

4.4 Articolo 24 lettera b

Al fine di armonizzare le tre versioni linguistiche, la formulazione dell’articolo 24 lettera b OPar è corretta nel testo francese come segue:

Pour permettre des activités de découverte de la nature et pour garantir la fonction tampon par rapport à la zone centrale, il faut dans la zone de transition :

b. interdire l'exploitation agricole et sylvicole et la construction de nouveaux bâtiments et installations qui portent atteinte à l’évolution des habitats intacts des espèces animales et végétales indigènes.

4.5 Articolo 28 capoverso 3

Al momento dell’entrata in vigore delle basi legali per la promozione dei parchi non esisteva ancora un’organizzazione mantello che rappresentasse tutti i parchi svizzeri. L’articolo 28 era stato quindi volutamente formulato in modo aperto.

Nel frattempo, dalla sua istituzione nel 2008, la Rete dei parchi svizzeri ha assunto il ruolo di organizzazione mantello dei parchi svizzeri. Lo scopo della rete è quello di sostenere gli enti responsabili dei parchi a raggiungere gli obiettivi secondo la LPN. Tra questi figurano in particolare la conservazione, la valorizzazione ed eventualmente l’ulteriore sviluppo dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali, la promozione dell’educazione ambientale, il rafforzamento delle attività economiche sostenibili e la promozione della commercializzazione dei prodotti e dei servizi dei parchi. Nel quadro dell’articolo 14a capoverso 2 LPN, l’UFAM può far eseguire attività nell’ambito delle relazioni pubbliche da privati. La Rete dei parchi svizzeri, in qualità di organizzazione mantello, può svolgere in modo professionale, economico e qualitativamente elevato alcuni di detti compiti grazie al suo ruolo di piattaforma di coordinamento. Si tratta in particolare di prestazioni come lo scambio di esperienze e il trasferimento di conoscenze tra i parchi, le attività di relazioni pubbliche interparchi e la formazione, la cooperazione a livello nazionale e internazionale e la direzione del gruppo consultivo Marchio Prodotto e del centro di competenza per la geoinformazione. La presente integrazione consentirà all’UFAM di affidare direttamente alla Rete compiti concernenti il trasferimento di conoscenze e la collaborazione tra parchi.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni sulla Confederazione

L’UFAM potrà riconoscere parchi transfrontalieri, a condizione che rispettino i principi e la qualità definiti nelle basi legali vigenti. I requisiti necessari per ottenere il marchio «Parco» non sono modificati. Per quanto concerne il marchio «Prodotto», una perizia giuridica ha già mostrato che, in virtù del diritto vigente, non può essere attribuito a produttori o gruppi di produttori al di fuori del territorio svizzero.

La collaborazione con l’organizzazione mantello Rete dei parchi svizzeri viene istituzionalizzata a lungo termine senza che ciò comporti oneri supplementari per la Confederazione.

5.2 Ripercussioni sui Cantoni

I Cantoni potranno presentare all’UFAM delle domande per il conferimento di marchi e il finanziamento di parchi nazionali transfrontalieri.

5.3 Ripercussioni sull’economia

I parchi svizzeri saranno rafforzati, e le loro prestazioni e collaborazione sostenute in modo ancora migliore. Si può presumere che ciò avrà effetti positivi a medio e lungo termine sulle loro prestazioni per quanto concerne uno sviluppo regionale sostenibile.

5/5 054.11-00003/00006/00002/P355-0210