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Consultazione 2017/36: Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 4 pagine
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d. le persone allontanate, a partire dal passaggio in giudicato della decisione di allontanamento dopo la decisione negativa in materia d’asilo o dopo la revoca dell’ammissione provvisoria; e
e. le persone con espulsione passata in giudicato dopo la decisione negativa in materia d’asilo o l’estinzione dell’ammissione provvisoria.
2L’assoggettamento al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali cessa:
a. quando è raggiunto l’importo di 15 000 franchi, ma al più tardi dieci anni dopo l’entrata in Svizzera;
b. abrogata;
c. quando un richiedente l’asilo, una persona ammessa provvisoriamente, una persona bisognosa di protezione o una persona con decisione di allontanamento passata in giudicato ottiene un permesso di dimora;
d. quando un richiedente l’asilo riceve l’asilo o è temporaneamente ammesso come rifugiato;
e. abrogata
3L’obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere, per quanto concerne l’ammontare, con ogni procedura d’asilo.
Art. 11 Gestione del contributo speciale prelevato sui beni patrimoniali
(art. 86 e 87 LAsi)
1La Confederazione gestisce il contributo speciale prelevato sui beni patrimoniali ed emana le decisioni di prelevamento.
2La SEM rilascia su richiesta alla persona assoggettata al contributo speciale oppure alle competenti autorità cantonali informazioni sull’importo del contributo speciale versato. Alla domanda occorre accludere una copia della carta di soggiorno.
3Abrogato
Art. 12 Sistema d’informazione per il contributo speciale
(art. 3 e 4 LSISA2)
1La SEM gestisce un sistema d’informazione per il contributo speciale finalizzato alla gestione del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali giusta gli articoli 86 e 87 LAsi.
2Il sistema d’informazione per il contributo speciale contiene i dati seguenti:
a. cognomi, nomi, sesso, indirizzo e lingua di corrispondenza di richiedenti l’asilo, persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, persone ammesse provvisoriamente, persone con decisione di allontanamento e persone con espulsione passata in giudicato;
2 LF del 20 giu. 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (RS 142.51).