Progetto

Consultazione 2017/36: Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 4 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

b. numero personale, data dell’entrata in Svizzera e data della domanda d’asilo, data della domanda di concessione della protezione provvisoria e data dell’ammissione provvisoria come da SIMIC;

c. versamenti e importo del contributo speciale versato;

d. abrogata

3Hanno accesso ai dati del sistema d’informazione per il contributo speciale i collaboratori della SEM incaricati della gestione del contributo speciale e prelevato sui beni patrimoniali.

Sezione 2 (art. 13–15)

Abrogata

Titolo prima dell’art. 16

Abrogato

Art. 16 cpv. 1, 3 e 4

1Per valori patrimoniali ai sensi degli articoli 86 e 87 LAsi s’intendono le somme di denaro contante, gli oggetti di valore monetario e i valori immateriali quali averi bancari. Eventuali perdite di valuta e di valore sono a carico delle persone soggette all’obbligo di pagare il contributo speciale.

3I valori patrimoniali la cui messa al sicuro e il cui versamento alla SEM sono avvenuti dopo la fine dell’assoggettamento al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali giusta l’articolo 10 capoverso 2, nonché altri importi versati erroneamente, sono restituiti all’autorità che ha effettuato i versamenti. Quest’ultima è tenuta a trasmettere il denaro restituito all’avente diritto.

4L’importo ai sensi dell’articolo 86 capoverso 3 LAsi è di 1000 franchi.

Art. 17

Abrogato

Art. 18 cpv. 1

1Prima della partenza, i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora, le persone ammesse provvisoriamente, le persone con decisione di allontanamento e le persone con espulsione passata in giudicato che lasciano autonomamente la Svizzera entro sei mesi dal deposito della domanda d’asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria possono chiedere alla SEM la restituzione dei valori patrimoniali prelevati.

4Abrogato