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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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Allegato 13 (art. 64 cpv. 1)

Formazione, esame e perfezionamento degli esperti della circolazione

1. Competenze operative

Gli esperti della circolazione sono in grado di:

1.1 valutare durante una prova di guida se il candidato dispone delle competenze

operative per condurre un veicolo della categoria di licenza di condurre desiderata in modo conforme alle norme della circolazione, sicuro, cooperativo, ecocompatibile, efficiente sul piano energetico e responsabile;

1.2 valutare dopo il controllo ufficiale se il veicolo soddisfa i requisiti

concernenti la costruzione e l’equipaggiamento ed è sicuro ai fini della circolazione.

2. Requisiti generali

2.1 Gli esperti della circolazione che svolgono autonomamente esami ufficiali di

conducente e/o controlli ufficiali dei veicoli devono a seconda del loro settore di attività:

2.11 disporre delle competenze operative di cui al numero 1;

2.12 soddisfare i requisiti di cui ai numeri 3, 4 o 5;

2.13 aver concluso la formazione di cui al numero 6 e superato l’esame di cui al numero 8; nonché

2.14 aver adempiuto all’obbligo di perfezionamento di cui al numero 9.

2.2 L’esame negli ambiti tematici di cui ai numeri 7.12, 7.22 e 7.32 può essere

suddiviso in diversi esami parziali. Tali esami possono essere sostenuti prima della conclusione di un corso, ma dopo almeno tre mesi di attività presso un’autorità cantonale.

2.3 Gli esperti della circolazione possono svolgere esami di conducente o

controlli ufficiali dei veicoli dopo aver concluso la formazione di cui al numero 6 e aver superato l’esame di cui al numero 8. Qualora abbiano superato un esame parziale di cui al numero 2.2, possono svolgere autonomamente esami di conducente o controlli dei veicoli già durante la formazione se:

2.31 l’esame parziale attesta l’acquisizione delle competenze necessarie; e

2.32 sono opportunamente assistiti da un formatore.