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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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Ordinanza sull’ammissione di persone alla circolazione stradale

(Ordinanza sull’ammissione di persone, OAPC)

I

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 15 capoversi 4‒6, 15a capoverso 2bis, 15c capoversi 2 e 3, 22 capoverso 1, 25 capoverso 1 lettere a, c e d, capoverso 2 lettere b, c e d e capoverso 3 lettere a‒c, e e f, 103 capoverso 1, 104 nonché 106 capoversi 1‒4 e 6 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr),

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Parte prima: Categorie di licenze di condurre

Titolo primo: Introduzione

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’ammissione dei conducenti di veicoli alla circolazione stradale, la loro formazione e il loro perfezionamento, gli esami da sostenere, la formazione e il perfezionamento degli esperti della circolazione nonché gli esami di verifica dell’idoneità alla guida.

Art. 2 Abbreviazioni e definizioni

1Per le autorità e le organizzazioni sono utilizzati i seguenti termini e abbreviazioni:

a. USTRA: Ufficio federale delle strade;

b. autorità cantonale: uffici della circolazione stradale e autorità responsabili delle misure amministrative dei Cantoni;

c. FSP: Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi;

d. SSML: Società Svizzera di Medicina Legale;

e. SPT: Società svizzera di psicologia del traffico.

2Per le prescrizioni vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

a. LCStr: legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale;

b. ONC: ordinanza del 13 novembre 19622 sulle norme della circolazione stradale;

RS ..........

1 RS 741.01

2 RS 741.11

2018–......