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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine
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Ordinanza sull’ammissione di persone alla circolazione stradale
(Ordinanza sull’ammissione di persone, OAPC)
I
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 15 capoversi 4‒6, 15a capoverso 2bis, 15c capoversi 2 e 3, 22 capoverso 1, 25 capoverso 1 lettere a, c e d, capoverso 2 lettere b, c e d e capoverso 3 lettere a‒c, e e f, 103 capoverso 1, 104 nonché 106 capoversi 1‒4 e 6 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr),
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Parte prima: Categorie di licenze di condurre
Titolo primo: Introduzione
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’ammissione dei conducenti di veicoli alla circolazione stradale, la loro formazione e il loro perfezionamento, gli esami da sostenere, la formazione e il perfezionamento degli esperti della circolazione nonché gli esami di verifica dell’idoneità alla guida.
Art. 2 Abbreviazioni e definizioni
1Per le autorità e le organizzazioni sono utilizzati i seguenti termini e abbreviazioni:
a. USTRA: Ufficio federale delle strade;
b. autorità cantonale: uffici della circolazione stradale e autorità responsabili delle misure amministrative dei Cantoni;
c. FSP: Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi;
d. SSML: Società Svizzera di Medicina Legale;
e. SPT: Società svizzera di psicologia del traffico.
2Per le prescrizioni vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
a. LCStr: legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale;
b. ONC: ordinanza del 13 novembre 19622 sulle norme della circolazione stradale;
RS ..........
1 RS 741.01
2 RS 741.11
2018–......