Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine

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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,

dell’energia e delle comunicazioni DATEC

O073-1332

Rapporto esplicativo

A. Nuova ordinanza sull’ammissione di persone alla circolazione stradale

1. Situazione iniziale e scopo

Inizialmente, lo scopo principale della revisione dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC)1 era quello di ottimizzare la prima fase della formazione di guida (fino al rilascio della licenza di condurre), come si era prospettato già nel 2005 in occasione dell’introduzione della seconda fase (formazione complementare successiva all’ottenimento della licenza di condurre in prova). Da allora i lavori sono stati tuttavia fortemente condizionati dai seguenti fattori:

- nel 2006 l’Unione europea ha emanato una versione interamente rivista della direttiva sulla patente di guida2 (di seguito direttiva UE);

- l’Ufficio prevenzione infortuni (upi) ha condotto, su incarico dell’USTRA, una valutazione della seconda fase di formazione;

- l’Assemblea federale ha abbandonato l’idea iniziale di abolire la seconda fase di formazione, chiedendo in contropartita di apportarvi sostanziali miglioramenti e di ridurne la durata;

- nel quadro dell’esecuzione dell’Accordo sui trasporti terrestri, il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza sull’ammissione degli autisti (OAut3, che riguarda in particolare i conducenti di autocarri e autobus);

- le possibilità di comunicazione elettronica sono notevolmente aumentate;

- la garanzia della qualità delle formazioni obbligatorie va acquistando sempre maggiore importanza.

Da qui è derivata la necessità di procedere, oltre che a una revisione materiale dell’accesso alla licenza di condurre, anche a una ristrutturazione formale, e quindi a una revisione totale delle prescrizioni sull’ammissione delle persone alla circolazione stradale che si riassume nel presente disegno di ordinanza.

2. Principali elementi della revisione

2.1 Formazioni ed esami

Per guidare con sicurezza nella circolazione stradale i candidati dovranno ricevere una formazione più completa, ossia acquisire nei corsi obbligatori e nella formazione complementare per l’ottenimento della licenza di condurre definitiva tutte le competenze operative di cui hanno bisogno per diventare dei conducenti sicuri e responsabili. Le conoscenze e le capacità necessarie dovranno inoltre essere verificate per quanto possibile attraverso gli esami, prescrivendo formazioni obbligatorie solo per le competenze di cui è difficile o impossibile dimostrare l’acquisizione in sede d’esame.

1 RS 741.51

2 Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 dicembre 2006, L 403/18)

3 RS 741.521