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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine
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circolazione di categoria B o possedere da almeno cinque anni una licenza di condurre svizzera di categoria A o A2.
5. Esperti della circolazione di categoria C
5.1 Chi intende svolgere in qualità di esperto della circolazione esami di
conducente per il rilascio della licenza di condurre di categoria E, C1, C2, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE o controlli ufficiali di tali veicoli deve:
5.11 possedere il diploma di «esperto della circolazione di categoria B»;
5.12 possedere da almeno tre anni la licenza di condurre di categoria C senza aver
commesso durante questo periodo un’infrazione alle norme della circolazione pericolosa per la circolazione alla guida di un veicolo a motore;
5.13 possedere una licenza di condurre di durata illimitata di categoria CE.
5.2 Chi intende svolgere in qualità di esperto della circolazione esami di
conducente per il rilascio della licenza di condurre di categoria BE, C1, C2, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE deve inoltre dimostrare di avere almeno tre anni di esperienza come esperto della circolazione di categoria B o possedere da almeno cinque anni la licenza di condurre di categoria C, CE, D o DE.
6. Formazione
6.1 La formazione come esperto della circolazione addetto agli esami di
conducente e/o ai controlli dei veicoli deve trasmettere al candidato la competenza operativa necessaria per poter svolgere autonomamente gli esami di conducente e/o i controlli dei veicoli (n. 1). Per raggiungere tale scopo la formazione deve trattare gli ambiti tematici di cui al numero 7.
6.2 L’esperto della circolazione di categoria B che intende svolgere esami di
conducente e/o controlli di veicoli anche delle altre categorie deve concludere la formazione pertinente alla categoria desiderata negli ambiti tematici di cui al numero 7.
6.3 L’esperto della circolazione addetto agli esami di conducente o ai controlli
dei veicoli che intende svolgere entrambi deve completare la sua formazione negli ambiti tematici nei quali non è stato formato.
6.4 I contenuti di insegnamento degli ambiti tematici di carattere teorico devono
essere orientati all’attività pratica degli esperti della circolazione. Durante la formazione pratica l’aspirante esperto della circolazione viene istruito sulle procedure tecniche e amministrative dell’autorità cantonale e messo in grado di svolgere autonomamente gli esami di conducente e/o i controlli dei veicoli.
6.5 Le conoscenze teoriche devono essere trasmesse in corsi tenuti da docenti
specializzati e pedagogicamente qualificati.