Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine
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Nei suoi dibattiti, il Parlamento si è occupato molto intensamente delle ripercussioni economiche della riforma. In particolare si è temuto che le proposte del Consiglio federale per il finanziamento dell’AVS attraverso l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto e per la compensazione della riduzione dell’aliquota minima di conversione LPP potessero gravare eccessivamente sull’economia, e in particolare sui settori che occupano un gran numero di persone con redditi modesti o di lavoratori a tempo parziale. Per rendere la riforma il più possibile compatibile con le esigenze dell’economia, il Parlamento ha preso le seguenti decisioni:
- aumento dell’IVA di soli 0,6 punti percentuali anziché di 1,5;
- rinuncia alla riduzione della soglia d’entrata (reddito minimo) per l’assoggettamento
alla LPP; così facendo, il Parlamento ha rinunciato ad assoggettare alla LPP circa 220 000 nuovi assicurati con redditi modesti;
- rinuncia alla soppressione della deduzione di coordinamento, che verrà soltanto ab-
bassata e flessibilizzata, in modo da ridurre nettamente gli effetti soglia nelle fasce di reddito basse; aumento di 1 punto percentuale degli accrediti di vecchiaia per le fasce d’età comprese tra i 35 e i 44 anni e tra i 45 e i 54 anni.
Queste misure, da sole, non avrebbero permesso di evitare una riduzione delle rendite dovuta alla diminuzione dell’aliquota minima di conversione LPP, il che avrebbe pregiudicato uno dei principali obiettivi della riforma. Anche un altro obiettivo della riforma, ossia l’eliminazione delle lacune previdenziali delle persone con salari modesti o occupate a tempo parziale, avrebbe potuto essere raggiunto solo parzialmente. Per questa ragione il Parlamento ha deciso di adottare due misure compensative aggiuntive che consistono nell’introduzione di un supplemento di 70 franchi al mese sulle nuove rendite di vecchiaia AVS e nell’aumento del limite massimo della somma delle rendite per coniugi dal 150 al 155 per cento della rendita massima di vecchiaia. Il supplemento e l’aumento del limite massimo saranno finanziati attraverso un incremento dei contributi AVS di 0,30 punti percentuali, a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori.
Queste due misure permetteranno di raggiungere pienamente l’obiettivo di mantenere il livello delle prestazioni della previdenza per la vecchiaia nonché di colmare un’attuale lacuna del sistema previdenziale. La soluzione adottata permetterà però di ripartire i relativi costi in modo più omogeneo e solidale.
Le decisioni del Parlamento corrispondono al modello elaborato dal Consiglio degli Stati. Il Consiglio nazionale avrebbe preferito un altro modello, che prevedeva la soppressione della deduzione di coordinamento e l’adozione delle misure compensative soprattutto nel 2° pilastro. Entrambe le Camere hanno analizzato in modo molto approfondito le ripercussioni dei due modelli sull’onere contributivo. Alle fine si è imposto in entrambe il modello del Consiglio degli Stati.
Nel complesso, le decisioni del Parlamento riducono l’onere a carico dell’economia nazionale dovuto alle misure compensative volte a garantire il livello delle prestazioni nella LPP dallo 0,8 allo 0,7 per cento della somma dei salari AVS.