Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

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sarà introdotta nell’ordinanza: il trasferimento di una parte del capitale di previdenza per l’acquisto di prestazioni del 2° pilastro sarà dunque possibile, se permetterà di colmare interamente la lacuna previdenziale.

Esempio: Riscatto possibile nel 2° pilastro: 50 000 franchi. Avere di previdenza nel pilastro 3a: 70 000 franchi. Non è possibile effettuare un riscatto di soli 30 000 franchi nel 2° pilastro, poiché occorre colmare interamente la lacuna di 50 000 franchi.

Cpv. 3

L’attuale tenore dell’articolo 3 OPP 3 non è molto chiaro riguardo all’ammissibilità del trasferimento del capitale di previdenza da una forma riconosciuta di previdenza a un’altra dopo il raggiungimento dell’età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia. Una tale operazione dovrebbe però essere ammessa e non si dovrebbe impedire agli assicurati che trovano una forma riconosciuta di previdenza più vantaggiosa di trasferirvi il loro avere del pilastro 3a. Questa nuova diposizione d’ordinanza fa chiarezza al riguardo.

Un tale trasferimento dell’avere del pilastro 3a sarà autorizzato fino al raggiungimento dell’età di riferimento. Se l’intestatario della previdenza dimostrerà che continua a esercitare un’attività lucrativa, il trasferimento potrà essere effettuato anche successivamente.

Inoltre, le donne e gli uomini dovranno poter continuare anche in futuro a impiegare gli averi del pilastro 3a dopo i 60 anni per riscattare le prestazioni di un istituto di previdenza esente da imposte.

Nel caso delle polizze assicurative del pilastro 3a occorre tuttavia tenere presenti le seguenti disposizioni particolari: una polizza assicurativa che scade prima del raggiungimento dell’età minima per la riscossione delle prestazioni (vale a dire prima del 60° anno d’età) dovrà essere obbligatoriamente trasferita. Una polizza che scade dopo questo termine non potrà invece più essere trasferita, nemmeno se l’assicurato continuerà a lavorare oltre l’età di riferimento. Se il contratto lo prevede, tuttavia, la durata di tali polizze potrà essere prolungata prima della loro scadenza, ma al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento e solo a condizione di proseguire l’attività lucrativa.

Art. 7 cpv. 3

L’espressione «età ordinaria della rendita AVS» sarà sostituita con «età di riferimento».

3.12 Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Art. 7 cpv. 1 lett. d e 22 cpv. 2 lett. a

La soppressione della franchigia per i lavoratori in età AVS (vigenti art. 7 cpv. 1 lett. d e 22 cpv. 2 lett. a) prevista con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 inciderà anche sul concetto di salario, definito all’articolo 7, e su quello di guadagno assicurato, definito all’articolo 22. Le lettere che contemplano le relative eccezioni possono dunque essere abrogate.

Art. 46 cpv. 2, secondo periodo

Il capoverso 2 è adeguato alla nuova terminologia con l’introduzione dell’espressione «età di riferimento» (art. 21 LAVS). Questo non comporta alcuna modifica materiale della disposizione.

Art. 134 cpv. 2

Il capoverso 2 è adeguato alla nuova terminologia con l’introduzione dell’espressione «età di riferimento» (art. 21 LAVS). Questo non comporta alcuna modifica materiale della disposizione.