Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine
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4 Ripercussioni
4.1 In generale
Le disposizioni d’ordinanza sono state discusse intensamente da entrambe le commissioni consultive del Consiglio federale (Commissione federale dell’AVS/AI e Commissione LPP), anche in occasione di due letture, e adeguate tenendo conto dei loro pareri. Con le loro raccomandazioni, le commissioni volevano che il Consiglio federale sfruttasse al massimo il suo margine di azione al fine di snellire il più possibile l’attuazione amministrativa delle disposizioni legali ed evitare così nuovi oneri, non da ultimo nell’ottica del contenimento della crescita delle spese amministrative.
Dato che l’ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 non fa altro che attuare la legge federale sulla riforma, le presenti modifiche non comporteranno ulteriori ripercussioni rispetto a quelle già previste dalla legge. Questo non vale tuttavia per l’articolo 10 OPP 2, le cui ripercussioni finanziarie particolari sono illustrate nel relativo commento. Queste disposizioni, incluse nella riforma in seguito a un rapporto del Consiglio federale, hanno lo scopo di ridurre i costi della regolamentazione. La variante 2 relativa alle misure della LPP a favore della generazione di transizione comporterebbe maggiori spese per circa 100 milioni di franchi nel 2030 (500 invece di 400 mio. fr. nel 2030).
Le ripercussioni della riforma sono presentate nel messaggio del Consiglio federale. Le sue spiegazioni sono tuttora valide, benché il Parlamento abbia nel frattempo attenuato la riforma in alcuni punti (cfr. n. 4.1.1). Più precisamente il Parlamento ha adottato le misure relative all’armonizzazione dell’età di riferimento a 65 anni nell’AVS e nella LPP, la flessibilizzazione della riscossione della rendita nell’AVS e nella LPP, l’aumento dell’IVA (di 0,6 punti percentuali anziché di 1,5 punti percentuali come proposto dal Consiglio federale), la riduzione dell’aliquota minima di conversione dal 6,8 al 6 per cento, le misure compensative per la generazione di transizione nella LPP e diverse misure previste per la regolamentazione dell’obbligo contributivo AVS.
Per quanto concerne le misure compensative volte a mantenere il livello delle rendite, il progetto approvato dal Parlamento si scosta notevolmente da quello proposto dal Consiglio federale nel suo messaggio (cfr. n. 4.1). Il Parlamento ha tra l’altro respinto le proposte del Governo concernenti l’aumento della quota minima, la riduzione della soglia d’entrata LPP, la soppressione della deduzione di coordinamento LPP, l’allineamento del tasso di contribuzione AVS degli indipendenti su quello dei salariati e le misure concernenti le prestazioni per i superstiti. Le ripercussioni delle misure approvate dal Parlamento nonché ulteriori informazioni sul suo progetto di riforma possono essere consultate sul sito Internet dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali all’indirizzo https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ahv/riforme-e-revisioni/altersvorsorge2020.html.
4.2 Il progetto del Parlamento
Nel quadro dell’elaborazione del messaggio del Consiglio federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in collaborazione con la Segreteria di Stato dell’economia, ha commissionato all’istituto di ricerca Ecoplan uno studio sulle ripercussioni della riforma rilevanti per l’occupazione10. I principali risultati di questo studio sono stati riassunti nel messaggio nella sezione sulle ripercussioni economiche della riforma11.
10 A. Müller et al., « Reform der Altersvorsorge 2020: Auswirkungen auf Beschäftigung, Löhne und Arbeitskosten », in Beiträge zur Sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca n. 9/14, Berna 2014 (disponibile in tedesco, con riassunto in italiano).
11 Messaggio del 19 novembre 2014 sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020; FF 2015 1, in particolare pag. 217 segg.