Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/60: Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) · 6 pagine
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una franchigia opzionale, gli assicurati possono informarsi sull’entità del suo possibile aumento nel corso della durata del contratto. Inoltre, dato che ogni franchigia è adeguata contemporaneamente e in uguale misura, il rischio di partecipare ai costi assunto dagli assicurati che hanno optato per una franchigia più alta e, di conseguenza, la riduzione dei premi che ne deriva (art. 95, cpv. 2bisOAMal) rimangono identici.
Un innalzamento di 50 franchi permette di mantenere le stesse franchigie per più anni, ciò che garantisce la stabilità del sistema. Partendo dal principio che i costi aumentano del 3,5 per cento l’anno, le franchigie dovranno essere adeguate la prima volta nel 2020, dopodiché l’adeguamento sarà effettuato verosimilmente ogni quattro anni o con una frequenza superiore.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
L’innalzamento delle franchigie spingerà gli assicurati a trattenersi maggiormente dall’avvalersi di prestazioni mediche. La conseguente diminuzione dei costi lordi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporterà una riduzione, non quantificabile, dei sussidi per la riduzione dei premi accordati dalla Confederazione (art. 66 LAMal).
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
L’innalzamento delle franchigie innescherà un rialzo della partecipazione ai costi da parte degli assicurati e quindi una diminuzione dell’importo a carico dell’assicurazione malattie, ciò che a sua volta si ripercuoterà sul premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e quindi sul premio medio cantonale che funge da base per il calcolo delle prestazioni complementari. Il presente progetto potrebbe pertanto ridurre le spese riconosciute che devono essere coperte dalle prestazioni complementari e, di conseguenza, l’importo della prestazione complementare annua. Nel quadro delle prestazioni complementari, la Confederazione non partecipa al finanziamento del premio medio considerato per il calcolo delle prestazioni complementari (art. 39 cpv. 4 dell’ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità5). Per finanziarlo, i Cantoni possono utilizzare le risorse provenienti dalla riduzione dei premi ai sensi dell’articolo 65 LAMal.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera g della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)6, le spese di partecipazione ai costi sono rimborsate ai beneficiari di prestazioni complementari. Il presente progetto comporta pertanto un aumento delle spese di malattia coperte dalle prestazioni complementari e finanziate dai Cantoni (art. 16 LPC). Dato che dall’introduzione della LAMal, la franchigia ordinaria è aumentata proporzionalmente ai costi per assicurato, è lecito supporre che non ci saranno conseguenze finanziarie diverse rispetto a quelle avvenute in passato. La riduzione della prestazione complementare annua e l’aumento del rimborso delle spese di malattie dovrebbero compensarsi.