Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/60: Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) · 6 pagine
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fornitura transfrontaliera di prestazioni. Dall’entrata in vigore il 1° giugno 2002 dell’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone11, tali principi sono determinanti anche per la Svizzera.
Il presente progetto riguarda il finanziamento del sistema di assicurazione sociale malattie. Il diritto europeo applicabile in Svizzera non prevede norme in questo ambito. Il progetto è quindi conforme al diritto comunitario recepito dalla Svizzera.
5.3 Forma dell’atto
Il progetto prevede una disposizione importante ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., dal momento che concerne i doveri degli assicurati. Pertanto, deve essere emanato sotto forma di legge federale che sottostà a referendum.
5.4 Subordinazione al freno alle spese
Conformemente all’articolo 159 Cost., le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziari implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Dato che non prevede né disposizioni relative a sussidi né decisioni di finanziamento, il progetto non soggiace al freno alle spese.