Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/60: Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) · 6 pagine
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L’innalzamento delle franchigie spingerà probabilmente un numero maggiore di assicurati a chiedere l’aiuto sociale. Il presente progetto ha quindi ripercussioni anche sulle risorse che i Cantoni e i Comuni mettono a disposizione delle persone interessate.
L’attuazione della modifica dell’articolo 64 capoverso 3 LAMal non richiede risorse supplementari da parte della Confederazione o dei Cantoni.
3.3 Ripercussioni per gli assicurati e gli assicuratorimalattie
Tutti gli assicurati dovranno sostenere una partecipazione ai costi più elevata se raggiungeranno la rispettiva franchigia. L’onere per l’assicurazione malattie diminuirà in ugual misura, ciò che si tradurrà in un abbassamento del premio. Visto che dall’introduzione della LAMal, la franchigia ordinaria è cresciuta proporzionalmente ai costi per assicurato e che anche le franchigie opzionali sono già state modificate, le conseguenze finanziarie non dovrebbero essere diverse da quelle generate dai precedenti adeguamenti. Gli anni in cui le franchigie saranno oggetto di un adeguamento, l’aumento dei premi sarà meno importante (inferiore di circa lo 0,5 %) rispetto agli anni senza adeguamento.
4 Rapporto con il programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale
Il presente progetto non figura nel decreto federale del 14 giugno 2016 sul programma di legislatura 2015–20197, ma è compatibile con la strategia Sanità2020 che il Consiglio federale ha approvato il 23 gennaio 2013.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
In virtù dell’articolo 117 capoverso 1 della Costituzione (Cost.)8, la Confederazione ha la competenza di legiferare in materia di assicurazione malattie.
5.2 Compatibilità del progetto con il diritto comunitario
Il diritto delle assicurazioni sociali dell’Unione europea non prevede un’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri sono in larga misura liberi di determinare la struttura, il campo di applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione del rispettivo sistema di sicurezza sociale. Tuttavia, devono osservare i principi di coordinamento definiti nel regolamento (CE) N. 883/20049 e nel regolamento (CE) N. 987/200910, come il divieto di discriminazione, la presa in considerazione dei periodi di assicurazione e la
7FF 2016 4605
8RS 101
9Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 200 del 7 giugno 2004, pag. 1.
10Regolamento (CE) no987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) no 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, JO L 284 del 30 ottobre 2009, pag. 1.