Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 50 pagine
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CDS, come pure AI, BE, BS, GE, GL, LU, NE, OW, SH, SZ, TG, TI, UR, VD e ZH, sostengono l’avamprogetto del Consiglio federale che mira a sostituire l’attuale limitazione delle autorizzazioni valida fino al 30 giugno 2019 (art. 55a LAMal) con una soluzione più pratica e illimitata nel tempo e considerano pertinenti i tre livelli di intervento.
CDS, BE e LU accolgono con favore la scelta di rinunciare all’introduzione di tariffe differenziate e all’allentamento dell’obbligo di contrarre.
AI, GL, LU, OW e TG auspicano l’adozione di un dispositivo facile da implementare e tecnicamente poco vincolante che permetta loro, se necessario, di gestire l’offerta di cure. Ritengono tuttavia – come d’altronde CDS, BE e VD – che lo strumento proposto vada semplificato in alcuni aspetti fondamentali. Inoltre, andrebbero evitate disposizioni legali troppo complesse da attuare o che presuppongono una disponibilità di dati attualmente non garantita.
AG reputa che l’attuazione del progetto richiederà un aumento eccessivo delle risorse necessarie nei Cantoni. Dubita dell’efficacia della limitazione delle autorizzazioni e pensa che il Consiglio federale mandi segnali contradditori ai giovani medici, visto che parallelamente investe per aumentare le capacità formative. Infine, ritiene che non sia possibile gestire strategicamente il settore ambulatoriale degli ospedali.
BS teme che, se non si troverà una soluzione, una volta scaduta la limitazione delle autorizzazioni l’offerta crescerà in modo incontrollato, in particolare tra gli specialisti, innescando un aumento dei costi.
CLASS e GE ritengono che sarà possibile contenere i costi sanitari e migliorare la qualità dell’assistenza medica solo limitando il numero di fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale. Vigileranno tuttavia affinché gli assicuratori non approfittino del secondo livello di intervento (autorizzazione dei fornitori di prestazioni da parte degli assicuratori) per rifiutare determinati fornitori per motivi puramente economici o amministrativi.
FR si allinea alla posizione di CDS. In via sussidiaria, considera le proposte di CLASS un’alternativa alla quale potrebbe aderire, in particolare quelle relative all’articolo 55a capoversi 2 e 3 LAMal.
GR respinge l’idea di affidare la gestione strategica delle autorizzazioni a un’organizzazione designata dagli assicuratori ritenendo che i Cantoni debbano restare competenti in materia.
JU reputa che, sebbene abbia dato buone prove in passato (per lo meno nei Cantoni a forte densità di medici), la clausola del bisogno non ha potuto essere applicata in modo semplice a causa del grosso ostacolo costituito dalla legge federale sul mercato interno (LMI), secondo cui a un professionista titolare di un’autorizzazione in un Cantone non si può rifiutare l’autorizzazione di esercitare in un altro. Un’ulteriore difficoltà risiede nella stima del bisogno per una o più specializzazioni. JU valuta positivamente il fatto che la revisione consideri alcuni di questi aspetti; tuttavia, teme che la convalida dei fornitori di prestazioni da parte degli assicuratori nasconda il rischio di un’abrogazione dissimulata dell’obbligo di contrarre e, pertanto, spiani la strada alla possibilità per gli assicuratori di rifiutare determinati fornitori per motivi puramente economici o amministrativi.
NW accoglie positivamente l’orientamento generale del progetto e concorda in parte con le modifiche proposte. Chiede che le disposizioni attuative consentano un’applicazione semplice e tecnicamente poco impegnativa per i Cantoni.
SG apprezza gli sforzi del Consiglio federale per una soluzione a lungo termine della gestione strategica delle autorizzazioni. In particolare sostiene l’introduzione di criteri di qualità.
SH ritiene che i Cantoni debbano avere un ruolo preponderante nella valutazione del bisogno e lo strumento debba permettere una gestione strategica efficace oltre che una facile attuabilità in tempi rapidi. Si rammarica che l’avamprogetto non tenga conto della relazione esistente tra il livello delle tariffe e la densità dei fornitori di prestazioni, rilevando che questa relazione andrebbe considerata in una prospettiva a medio termine in sede di fissazione delle tariffe, in modo tale da eliminare gli incentivi che ne risultano.
SO sostiene in particolare le misure previste per inasprire i requisiti che i fornitori di prestazioni devono soddisfare per esercitare a carico dell’AOMS. Una procedura di autorizzazione formale