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Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 9 pagine

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Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

RU 2017

Titolo prima dell’art. 20

Sezione 6a: Utili determinanti delle persone giuridiche compreso l’utile da

brevetti

Art. 20a Calcolo per la singola persona giuridica

1 Il calcolo dell’utile determinante di una persona giuridica si basa sull’utile netto imponibile conformemente all’articolo 58 LIFD2, dopo deduzione del ricavo netto da partecipazioni secondo la LIFD.

2 Gli utili da brevetti e diritti analoghi secondo l’articolo 24b della legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) sono ponderati con il fattore zeta 2 e addizionati agli utili ordinari.

3 Se la somma degli utili di cui al capoverso 2 è superiore al 30 per cento dell’utile ridotto secondo il capoverso 1, l’utile determinante di una persona giuridica corrisponde a questa somma moltiplicata per il fattore zeta 1. In caso contrario, corrisponde al 30 per cento dell’utile ridotto moltiplicato per il fattore zeta 1.

4 Se il risultato del calcolo è negativo, l’utile determinante è uguale a zero.

Art. 20b Calcolo dei fattori zeta 1 e zeta 2

1 Il fattore zeta 1 corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale dell’utile delle persone giuridiche e lo sfruttamento fiscale del reddito e della sostanza delle persone fisiche. Il calcolo si basa sulla media di tale rapporto negli ultimi sei anni di calcolo disponibili. Il calcolo è fissato nell’allegato 6a.

2 Il fattore zeta 2 corrisponde allo sfruttamento fiscale medio degli utili da brevetti e diritti analoghi secondo l’articolo 24b LAID4. Il calcolo si basa sulle riduzioni dei Cantoni nell’ultimo anno di calcolo disponibile. Il calcolo è fissato nell’allegato 6a.

Art. 20c Calcolo per il Cantone

Gli utili determinanti delle persone giuridiche di un Cantone sono fissati nell’allegato 6a. Essi corrispondono alla somma degli utili determinanti delle persone giuridiche imponibili in detto Cantone.

Sezione 1 (art. 51–54)

Abrogata

2 RS 642.11

3 RS 642.14

4 RS 642.14