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Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 9 pagine

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Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

RU 2017

2 Per quanto riguarda gli utili di queste persone giuridiche, il calcolo della parte dell’utile secondo l’articolo 57b capoverso 1 moltiplicato per il relativo fattore beta si basa sulla media ponderata degli ultimi tre anni in cui la persona giuridica aveva uno statuto fiscale speciale.

3 In caso di fusione tra una persona giuridica e una persona giuridica senza statuto fiscale speciale, la ponderazione secondo l’articolo 57b è considerata in misura proporzionale. In caso di scissione sono ponderati secondo l’articolo 57b gli utili di entrambe le società.

Art. 57d Determinazione dei fattori zeta 1 e zeta 2

1 Se per il calcolo del fattore zeta 1 secondo l’articolo 20b capoverso 1 non sono disponibili i dati di sei anni di calcolo, vengono utilizzati i dati degli anni di calcolo disponibili.

2 Per gli anni di calcolo 2020–2024 i fattori zeta 1 e zeta 2 ammontano, rispettivamente:

a. al 25–35 per cento;

b. al … per cento.

Titolo prima dell’art. 57e

Sezione 3b: Contributi complementari

Art. 57e Base di calcolo

1 I contributi complementari secondo l’articolo 23a capoverso 3 LPFC sono calcolati sulla base dei gettiti fiscali standardizzati dell’anno di riferimento 2023 sommati alla perequazione delle risorse del relativo anno di riferimento.

2 I versamenti sono ripartiti fra i Cantoni finanziariamente deboli in modo che tutti i Cantoni che ricevono versamenti abbiano lo stesso gettito fiscale standardizzato dopo la perequazione.

Art. 57f Considerazione dei contributi complementari

I contributi complementari non fanno parte delle prestazioni della Confederazione alla perequazione delle risorse secondo l’articolo 4 LPFC.

II

1 Gli allegati 5 e 6 sono abrogati.