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Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 9 pagine

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Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

RU 2017

Art. 55

Abrogato

Art. 56 cpv. 1–3

Abrogati

Sezione 3 (art. 57)

Abrogata

Titolo prima dell’art. 57a

Sezione 3a: Disposizioni transitorie della modifica del …

Art. 57a Calcolo del potenziale di risorse

Agli anni di calcolo fino al 2019 si applicano le disposizioni delle sezioni 5 e 6, agli anni di calcolo dal 2020 le disposizioni della sezione 6a.

Art. 57b Continuazione dell’applicazione dei fattori beta

1 Per gli anni di calcolo 2020–2024 alla parte dell’utile secondo l’articolo 17 lettera b, nella versione valida al 31 dicembre 2025, realizzato dalle società che hanno perduto lo statuto fiscale speciale si applicano i fattori beta conformemente all’articolo 23a capoverso 1 LPFC. Questa regola vale anche per le società che hanno rinunciato al loro statuto fiscale, per gli anni di calcolo

2017–2024.

2 Gli utili che a seguito della riduzione dell’entità secondo l’articolo 23a capoverso 1 LPFC non sono più ponderati con i fattori beta sono moltiplicati per il fattore zeta 1 o zeta 2 conformemente all’articolo 20a.

3 Se l’utile determinante calcolato conformemente ai capoversi 1 e 2 è inferiore al 30 per cento dell’utile ridotto secondo l’articolo 20a capoverso 1 moltiplicato per il fattore zeta 1, è utilizzato come utile determinante il risultato di questa moltiplicazione.

4 I fattori beta dell’anno di riferimento 2020 sono fissati nell’allegato 6a.

Art. 57c Rilevamento dei dati per la continuazione dell’applicazione dei fat-

tori beta

1 I Cantoni identificano le persone giuridiche a cui si continua ad applicare i fattori beta di cui all’articolo 57b.