Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/82: Introduzione dell'ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili nella legge sul controllo dei beni a duplice impiego · 5 pagine

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 Norma di delega contenuta nell’articolo 6 capoverso 3 LBDI

Quattro gruppi d’interesse (glp, UDC, USAM e GSsE) criticano la delega di competenze legislative al Consiglio federale. Due di loro (glp e GSsE) chiedono che il criterio della repressione venga sancito nella LBDI.

Inoltre, tre gruppi d’interesse (glp, PS, studio legale Wiederkehr) propongono formulazioni alternative per l’articolo 6 LBDI.

3 Risultato della consultazione presso i Cantoni

I Cantoni di Argovia, Appenzello Interno, Basilea Città, Friburgo, Ginevra, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Obvaldo, Sciaffusa, Soletta, San Gallo, Ticino, Turgovia, Vaud, Vallese, Zugo e Zurigo condividono il progetto legislativo. Alcuni Cantoni sottolineano con soddisfazione che il progetto tutela la reputazione delle aziende svizzere all’estero.

I Cantoni di Basilea Campagna, Glarona, Grigioni e Nidvaldo si sono esplicitamente astenuti dal formulare un parere.

4 Risultato della consultazione presso i partiti

Sono pervenuti i pareri di sei partiti, i quali nel complesso si dichiarano favorevoli al progetto. Quattro hanno formulato osservazioni o proposte di modifica.

Il PPD condivide il progetto.

Il PLR approva il progetto. Nella sua lettera sottolinea l’esiguo numero di domande di esportazione respinte e dichiara di aspettarsi che la situazione resti invariata anche in futuro.

Il PES condivide il progetto ma chiede che il criterio della repressione venga applicato non solo alle esportazioni di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili ma anche a quelle di tutti beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici. L’obiettivo è impedire che questi vengano utilizzati come strumento di repressione da Paesi o regimi autoritari che violano sistematicamente i diritti umani.

Glp approva l’integrazione dell’ordinanza all’interno della LBDI ma critica il fatto che il capoverso 3 dell’articolo 6 LBDI non contenga alcuna disposizione che spieghi per quali motivi l’autorizzazione all’esportazione o alla mediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili possa essere negata e che la responsabilità di precisare il contenuto del capoverso ricade interamente sul Consiglio federale. Pertanto, glp chiede di disciplinare in maniera chiara l’obiettivo della norma all’interno della legge e propone la seguente aggiunta:

«Il Consiglio federale disciplina il rifiuto dell’autorizzazione d’esportazione o di mediazione di beni a duplice impiego secondo l’articolo 2 capoverso 2 che possono essere utilizzati per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili. In particolare, l’autorizzazione viene rifiutata se vi sono ragioni di supporre che i beni vengano utilizzati dal destinatario finale come strumento di repressione.»

Il PS approva il progetto. A suo avviso per motivi di politica estera e per evitare rischi di reputazione sarebbe importante che la Svizzera non esporti tecnologie di sorveglianza utilizzabili a scopi repressivi. Allo stesso tempo, non capisce perché questo rischio debba essere contrastato solo in relazione ai beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili. Pertanto, il PS chiede che tutte le attività contemplate dalla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego vengano esaminate a livello politico. D’ora in poi il rischio che i beni vengano utilizzati per compiere violazioni dei diritti umani dovrebbe costituire in linea generale un motivo sufficiente per negare le autorizzazioni. Concretamente, si propone di aggiungere al capoverso 1bisdell’articolo 6 LBDI la seguente lettera c:

401-07.2-00001 \ COO.2101.104.5.4441655 3/5