Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/82: Introduzione dell'ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili nella legge sul controllo dei beni a duplice impiego · 5 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 4Fedlex · Rapporto sui risultati

«L’autorizzazione è pure rifiutata se vi è motivo di ritenere che l’attività prevista possa favorire la repressione interna o altre gravi violazioni dei diritti umani e azioni incompatibili con gli obiettivi della politica estera svizzera.»

L’UDC critica la delega di competenze legislative al Consiglio federale. Tuttavia, qualora il contenuto dell’ordinanza restasse invariato e fosse trasposto in un’ordinanza standard senza ulteriori condizioni, il partito potrebbe dichiararsi favorevole al progetto.

5 Risultato della consultazione presso le cerchie interessate

Sono pervenuti nove pareri fra cui tre astensioni. Due associazioni condividono il progetto. Tre pareri contengono osservazioni e proposte di modifica, mentre uno esprime contrarietà al progetto.

L’Unione svizzera degli imprenditori, l’Associazione dei Comuni Svizzeri e l’Unione delle città svizzere si sono astenute.

Centre Patronal approva il progetto e sottolinea che le autorizzazioni devono essere rifiutate nel modo più neutrale possibile. Inoltre, fa notare che il termine «repressione» può essere interpretato sia in senso positivo (p. es. repressione del terrorismo), sia in senso negativo (repressione degli oppositori) e che occorre tenerne conto nella formulazione della norma che disciplina il rifiuto dell’autorizzazione.

Economiesuisse sostiene il progetto senza riserve.

Swissmem condivide la motivazione formale che giustifica l’integrazione dell’ordinanza nella LBDI. Tuttavia, il suo consenso è vincolato alla condizione che il criterio della repressione sia limitato ai beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili e che la disposizione non contempli altri beni industriali.

GSsE, che fa parte della piattaforma ONG Humanrights.ch è favorevole all’integrazione dell’ordinanza nella LBDI. Tuttavia, ritiene che per motivi di democrazia e legalità l’applicazione della norma debba essere di competenza del Parlamento. Per questo, chiede che il criterio della repressione venga sancito nella stessa LBDI e che il contenuto dell’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza venga trasposto per analogia nell’articolo 6 LBDI. Inoltre, poiché il rischio che vengano utilizzati dal destinatario finale come strumenti di repressione riguarda anche altri beni utilizzabili a fini civili e militari e altri beni militari speciali, GSsE chiede di introdurre nella legge il criterio della repressione come motivo di rifiuto dell’autorizzazione e di applicarlo a tutti i beni soggetti alla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego.

Anche lo studio legale Wiederkehr ha preso posizione in merito al progetto. Il testo proposto viene rifiutato in quanto fortemente problematico sia per motivi politici che di diritto pubblico. Il concetto di repressione, infatti, proviene dal lessico dei diritti umani, che però vengono interpretati diversamente a seconda della cultura e dell’ideologia. Secondo lo studio legale, termini così connotati dal punto di vista ideologico non sono adatti a figurare in una legge. Inoltre, il progetto sarebbe contrario al divieto di arbitrio sancito nella Costituzione federale e nuocerebbe alla reputazione della Svizzera nella comunità internazionale nonché alla competitività del settore industriale. In passato l’utilizzo di criteri imprecisi ha fortemente rallentato l’esame delle domande di controllo delle esportazioni. Viene proposta la seguente formulazione di compromesso:

«L’autorizzazione all’esportazione viene rifiutata se i beni vengono utilizzati in maniera chiara e comprovata come strumento di repressione.»

Inoltre, si chiede di prevedere la possibilità di concedere autorizzazioni generali ordinarie per le esportazioni negli Stati dell’allegato 7 dell’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego anche per i beni destinati alla sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili.

401-07.2-00001 \ COO.2101.104.5.4441655 4/5