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Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 4 pagine
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Decreto federale che approva la Convezione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani RU ...
Allegato (art. 2)
Modifica di altri atti normativi
La legge dell’8 ottobre 20044 sui trapianti è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 3
3Essa intende altresì impedire l’impiego abusivo di organi, tessuti o cellule, segnatamente il commercio di organi, tessuti o cellule di origine umana, e proteggere la dignità umana, la personalità e la salute.
Art. 2 cpv. 1
1La presente legge si applica:
a. all'impiego di organi, tessuti o cellule di origine umana o animale e all'impiego di prodotti fabbricati con essi (espianti standardizzati) destinati al trapianto sull'essere umano;
b. al commercio di organi, tessuti o cellule di origine umana destinati al trapianto sull’essere umano o ad altri scopi.
Art. 6 cpv. 1
1È vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un profitto finanziario o un altro vantaggio per la donazione di organi, tessuti o cellule di origine umana.
Art. 7 cpv. 1
1È vietato:
a. il commercio di organi, tessuti o cellule di origine umana;
b. il prelievo, il trapianto o l’impiego ad altri scopi di organi, tessuti o cellule di una persona vivente o deceduta acquisiti attraverso l’offerta, la concessione, la richiesta o l’accettazione di un profitto finanziario o di altri vantaggi.
Art. 69 cpv. 1 lett. a–cbise 4
1È punito con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria, sempreché non si tratti d’un reato più grave secondo il Codice penale5, chiunque intenzionalmente:
a. offre, concede, richiede o accetta un profitto finanziario o un altro vantaggio per la donazione di organi, tessuti o cellule di origine umana (art. 6 cpv. 1);
b. commercia organi, tessuti o cellule di origine umana (art. 7 cpv. 1 lett. a);