Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/85: Ordinanza del DATEC sulla modifica dell'allegato 2 numero 11 capoverso 3 dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) · 7 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc
4 Commento alle singole disposizioni
4.1 Allegato 2 numero 11 capoverso 3 tabella
La tabella è integrata dalle esigenze numeriche per 55 sostanze. Di tali 55 sostanze, 38 sono pesticidi organici, 13 prodotti farmaceutici ad uso umano e veterinario e 4 prodotti chimici industriali.
Gli organismi possono essere pregiudicati attraverso inquinamenti di breve durata causati da elevate concentrazioni di sostanze come pure da inquinamenti di lunga durata causati da concentrazioni minori di sostanze. Per questo motivo, la tabella contiene due valori per ogni singolo pesticida organico oggetto della nuova regolamentazione, quindi per ogni singola sostanza ora elencata:
un valore per gli effetti tossici acuti, che deve essere rispettato in qualsiasi momento, e
un valore per gli effetti tossici di più lunga durata o cronici, che calcolato come media
non deve essere superato per un periodo di tempo di oltre due settimane.
Per ognuna delle 55 sostanze, a fini di precisazione, è indicato il numero CAS4. Per le sostanze composte da più isomeri si tratta del numero CAS del rispettivo isomero oppure della miscela di isomeri da cui è stata desunta l’esigenza ecotossicologica. Ai fini del monitoraggio, per queste sostanze è sufficiente analizzare la miscela di isomeri presente effettivamente nelle acque.
Le nuove esigenze numeriche sono concentrazioni totali. Per le sostanze che si presentano prevalentemente nella fase disciolta può essere determinata esclusivamente la concentrazione disciolta; ciò significa che la quota legata a particelle non deve essere analizzata. I dettagli tecnici come pure le esigenze speciali specifiche delle sostanze per i prelievi di campioni, le analisi e l’interpretazione saranno precisate in un aiuto all’esecuzione.
Per tutti i pesticidi organici non oggetto di una nuova esigenza numerica vale tuttora il valore generale di 0,1 μg/l.
Per quanto riguarda l’interpretazione dei risultati delle analisi delle acque va osservato che l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 3 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20) prevede che vada usata tutta la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di evitare effetti pregiudizievoli alle acque. In linea di principio ogni alterazione pregiudizievole misurabile rispetto allo stato iniziale rappresenta un inquinamento, a prescindere dal grado di purezza originario dell’acqua. Vige l’obbligo di salvaguardare la qualità delle acque sancita dal diritto della protezione delle acque (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_390/2008 del 9 aprile 2007, cons. 2.3). Anche se non sussiste alcun pericolo che le acque non soddisfino le esigenze qualitative, deve essere intrapreso ogni sforzo necessario al fine di evitare o di contenere il più possibile un inquinamento. Pertanto non sussiste alcun diritto di inquinare le acque fino al raggiungimento di un’esigenza numerica.
L’autorità esecutiva può ordinare provvedimenti anche qualora in base alla valutazione degli effetti di miscele di sostanze giunge alla conclusione che l’esigenza dell’allegato 2 numero 11 capoverso 1 lettera f OPAc non è ottemperata, ossia anche nel caso in cui l’esigenza numerica non è superata per alcuna singola sostanza (cfr. in merito anche il rapporto esplicativo sulla modifica dell’OPAc del 1° gennaio 2016).
La tabella è stata ora classificata secondo vari gruppi di sostanze per migliorarne la visione d’insieme. Di conseguenza anche le future modifiche potranno essere eseguite in modo tale che ad esempio i pesticidi organici siano sempre elencati in ordine alfabetico con lo stesso numero.
4 Il numero CAS (Chemical Abstracts Service) è uno standard internazionale per la denominazione unitaria delle sostanze chimiche. 6/7 332.2-02246/00018/00003/Q445-1016