Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/85: Ordinanza del DATEC sulla modifica dell'allegato 2 numero 11 capoverso 3 dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) · 7 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc

5 Conseguenze

5.1 Conseguenze per la Confederazione

Le nuove esigenze numeriche non hanno alcuna conseguenza diretta sulla Confederazione. L’esecuzione delle esigenze relative alla qualità delle acque è di competenza dei Cantoni.

Per la precisazione dei dettagli tecnici e specifici delle sostanze per i prelievi di campioni, le analisi e l’interpretazione dei risultati sarà allestito un aiuto all’esecuzione, compito che deve essere attuato nel quadro delle risorse personali esistenti.

5.2 Conseguenze per i Cantoni

Se un Cantone constata il superamento di un’esigenza numerica, deve accertarne le cause e disporre provvedimenti al fine di migliorare la qualità delle acque. Tale procedura è regolamentata in questa maniera già oggi. Tuttavia, le esigenze numeriche fondate sulle conoscenze scientifiche per le acque superficiali danno ora ai Cantoni la sicurezza di concentrare il proprio operato sulle sostanze effettivamente problematiche. Per la relativa esecuzione, i Cantoni possono altresì ricorrere al know-how messo a disposizione dall’Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA) sulla piattaforma di conoscenze Qualità delle acque.

5.3 Altre conseguenze

Le esigenze numeriche si rivolgono primariamente alle autorità esecutive. Il superamento delle esigenze numeriche provoca di norma l’adozione di provvedimenti per le acque interessate, che a seconda dell’intensità delle misure necessarie possono avere tutt’al più conseguenze sull’economia locale. Questa situazione sussiste però già oggi ai sensi del diritto vigente e rimane invariata.

Le fonti principali dell’inquinamento delle acque da sostanze organiche in tracce sono rappresentate da immissioni concentrate di acque di scarico trattate provenienti dagli impianti di depurazione nonché da immissioni diffuse di prodotti fitosanitari derivanti dall’agricoltura. I provvedimenti adottati contro tali inquinamenti riguardano dunque principalmente questi due ambiti.

Per quanto riguarda le immissioni di acque di scarico trattate provenienti dagli impianti di depurazione, i provvedimenti necessari sono già stati decisi e avviati con le modifiche della LPAc e dell’OPAc del 1° gennaio 2016. Le nuove esigenze numeriche per le sostanze che possono giungere nelle acque superficiali attraverso le acque di scarico comunali, non hanno alcuna ulteriore conseguenza per l’economia. Nell’ambito delle immissioni diffuse di residui di prodotti fitosanitari provenienti dall’agricoltura, a prescindere dal presente avamprogetto e in particolare con il piano d’azione per la riduzione dei rischi dei prodotti fitosanitari, sono già stati avviati provvedimenti volti a migliorare la situazione e dunque a ridurre considerevolmente i casi di superamento delle esigenze numeriche nelle acque superficiali.

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