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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine
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Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari
(Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L'ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:
Art. 55 Frase introduttiva cpv. 4 lett. c ed e nonché cpv. 5
4 I prodotti fitosanitari omologati secondo l'articolo 36 devono essere etichettati conformemente alle pertinenti disposizioni estere. L’etichetta deve essere identica a quella utilizzata all’estero. Essa deve inoltre recare:
c. il tenore di composti organici volatili (tenore COV) secondo l’elenco delle sostanze all’allegato 1 dell’ordinanza del 12 novembre 19972 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV);
e. il numero di partita e la data di fabbricazione della formulazione; per prodotti omologati all'estero giusta l'articolo 52 (commercio parallelo) del Regolamento (UE) n. 1107/20093, vanno utilizzati il numero di partita e la data di fabbricazione della formulazione utilizzati nello Stato membro dell’UE di provenienza secondo il regolamento (UE) 1107/2009.
5 Per l'etichettatura di cui al capoverso 4 lettera a è possibile avvalersi delle istruzioni allegate all'imballaggio fornite dal servizio d'omologazione.
1 RS 916.161
2 RS 814.018
3 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 652/2014, GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1. 2017–......