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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine

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Art. 35 Obblighi dell’organo di controllo

1 L'organo di controllo effettua il controllo in funzione dei possibili rischi. Esso tiene conto in particolare:

a. dell'affidabilità degli autocontrolli già effettuati;

b. dei rischi constatati in materia di assemblaggio, taglio e rispetto delle denominazioni e designazioni;

c. degli antecedenti dell'azienda controllata per quanto riguarda il rispetto della legislazione;

d. della dimensione dell'attività dell’azienda;

e. della diversità dei vini commercializzati;

f. della presenza di vini esteri;

g. della presenza di vini svizzeri o esteri acquistati o appartenenti ad altre persone;

h. di ogni sospetto fondato di infrazione alla legislazione;

i. di eventuali condizioni meteorologiche particolari.

2 I controlli devono essere eseguiti almeno ogni quattro anni. In aziende che importano annualmente al massimo 20 hl e solo prodotti in bottiglia muniti di un'etichetta e di un sistema di chiusura non riutilizzabile i controlli devono essere eseguiti almeno ogni otto anni.

3 L’organo di controllo preleva campioni ufficiali.

4 In caso di contestazione l’organo di controllo può sequestrare prodotti e rinviare la loro vendita o il loro condizionamento fino alla decisione dell’autorità competente per un periodo di quattro settimane al massimo a partire dal momento della constatazione dell’infrazione.

5 L'organo di controllo ha inoltre i seguenti obblighi:

a. riceve le schede delle forniture dei Cantoni di cui all’articolo 30 nonché eventuali altri annunci, tiene un elenco delle aziende che praticano il commercio di vino e informa l’UFAG a riguardo; le aziende devono essere identificabili mediante uno dei seguenti numeri univoci:

1. numero d’identificazione delle imprese (IDI) in virtù della legge federale del 18 giugno 20108 sul numero d'identificazione delle imprese,

2. numero del registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) giusta la legge del 9 ottobre 19929 sulla statistica federale;

b. attua le disposizioni della contabilità di cantina semplificata d'intesa con l'UFAG;

8 RS 431.03

9 RS 431.01