Progetto
Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 101Fedlex · Progetto
Art. 35 Obblighi dell’organo di controllo
1 L'organo di controllo effettua il controllo in funzione dei possibili rischi. Esso tiene conto in particolare:
a. dell'affidabilità degli autocontrolli già effettuati;
b. dei rischi constatati in materia di assemblaggio, taglio e rispetto delle denominazioni e designazioni;
c. degli antecedenti dell'azienda controllata per quanto riguarda il rispetto della legislazione;
d. della dimensione dell'attività dell’azienda;
e. della diversità dei vini commercializzati;
f. della presenza di vini esteri;
g. della presenza di vini svizzeri o esteri acquistati o appartenenti ad altre persone;
h. di ogni sospetto fondato di infrazione alla legislazione;
i. di eventuali condizioni meteorologiche particolari.
2 I controlli devono essere eseguiti almeno ogni quattro anni. In aziende che importano annualmente al massimo 20 hl e solo prodotti in bottiglia muniti di un'etichetta e di un sistema di chiusura non riutilizzabile i controlli devono essere eseguiti almeno ogni otto anni.
3 L’organo di controllo preleva campioni ufficiali.
4 In caso di contestazione l’organo di controllo può sequestrare prodotti e rinviare la loro vendita o il loro condizionamento fino alla decisione dell’autorità competente per un periodo di quattro settimane al massimo a partire dal momento della constatazione dell’infrazione.
5 L'organo di controllo ha inoltre i seguenti obblighi:
a. riceve le schede delle forniture dei Cantoni di cui all’articolo 30 nonché eventuali altri annunci, tiene un elenco delle aziende che praticano il commercio di vino e informa l’UFAG a riguardo; le aziende devono essere identificabili mediante uno dei seguenti numeri univoci:
1. numero d’identificazione delle imprese (IDI) in virtù della legge federale del 18 giugno 20108 sul numero d'identificazione delle imprese,
2. numero del registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) giusta la legge del 9 ottobre 19929 sulla statistica federale;
b. attua le disposizioni della contabilità di cantina semplificata d'intesa con l'UFAG;