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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine
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c. notifica immediatamente le infrazioni alle autorità competenti; in casi gravi può denunciare le infrazioni anche alle autorità di perseguimento penale competenti;
d. riceve gli inventari delle aziende, li riassume e trasmette il risultato all'UFAG al più tardi entro la fine del mese di marzo di ogni anno;
e. allestisce, secondo le prescrizioni dell'UFAG, un rapporto annuo comprendente i risultati dettagliati dei controlli e lo inoltra all'UFAG entro la fine del mese di marzo di ogni anno;
f. informa l’opinione pubblica, nella forma adeguata, sui risultati dei controlli;
g. presenta all’UFAG, su domanda, altri resoconti desiderati e gli trasmette tutti i documenti di cui dispone o ai quali ha accesso;
Art. 36 Organo di controllo
1 L'esecuzione del controllo è affidata alla fondazione «Controllo svizzero del commercio dei vini» (organo di controllo).
2 L'UFAG stipula un contratto di prestazione con l'organo di controllo. Il contratto disciplina in particolare gli obblighi dell'organo di controllo, la portata dell’accreditamento, la vigilanza, la protezione dei dati nonché le condizioni concernenti le ispezioni.
Art. 38 Spese di controllo ed emolumenti
1 Le spese dei controlli eseguiti dall'organo di controllo sono a carico degli assoggettati al controllo.
2 L'organo di controllo stabilisce una tariffa degli emolumenti. Quest'ultima dev'essere approvata dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
3 I costi delle analisi dei campioni prelevati dall’organo di controllo sono assunti dall’organo di controllo. Se le analisi danno adito a contestazioni i rispettivi costi sono a carico dell’azienda controllata.
Art. 39
Abrogato
Art. 40 Collaborazione con le autorità
1 Su domanda, l’organo di controllo trasmette immediatamente tutte le informazioni utili ai servizi federali e cantonali.
2 Esso comunica alle autorità competenti tutte le osservazioni su infrazioni alla legislazione agricola o a quella sulle derrate alimentari.
3 L'Amministrazione federale delle dogane comunica all'organo di controllo i dati relativi allo sdoganamento necessari ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza.