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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine

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Art. 20 cpv. 2bis e 7

2bis Assegna a ogni azienda agricola detentrice di animali secondo l’articolo 11 OTerm7 l'appartenenza territoriale a cui appartiene l'azienda detentrice di animali.

7 Trasmette all'organizzazione del mondo del lavoro professioni equestri ai fini della riscossione degli emolumenti per il fondo per la formazione professionale i seguenti dati di ogni azienda detentrice di animali con equidi:

a. il numero BDTA dell’azienda detentrice di animali;

b. il nome e l'indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail del detentore di animali;

c. il numero di equidi presenti nell’azienda detentrice di animali;

d. il numero di equidi presenti nell’azienda detentrice di animali di età superiore a 1095 giorni;

e. il numero di equidi con notifica del cambio di ubicazione.

Art. 21 cpv. 1, 3 periodo introduttivo e 4

1 Entro 15 giorni dal termine del rispettivo periodo di calcolo di cui all'articolo 36 OPD8, il gestore invia per via elettronica ai detentori di animali un elenco degli animali della specie bovina, dei bufali, dei bisonti e degli equidi in loro possesso, comprese le indicazioni di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettere a e b, nonché i dati sul tipo di utilizzazione ai sensi del capoverso 3.

3 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, determina il tipo di utilizzazione della madre.

4 Mette a disposizione dei detentori di animali, degli organi competenti nonché di aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti di cui all'articolo 13 uno strumento con cui, per un periodo a loro scelta di un anno al massimo, possono effettuare le seguenti conversioni:

a. l'effettivo di animali della specie bovina, di bufali, bisonti ed equidi per categoria di animali in unità di bestiame grosso; e

b. per l'alpeggio e l'estivazione, l'effettivo di animali della specie bovina, di bufali ed equidi per categoria di animali in carichi normali.

All. 1 n. 1 lett. e n. 6

6. esito della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 OBM9, se rilevato

7 RS 910.91

8 RS 910.13

9 RS 916.341