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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine

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dbis. per le aziende agricole detentrici di animali secondo l’articolo 11 dell’ordi-

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nanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola (OTerm): l'appartenenza territoriale (art. 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulle zone agricole) dell'azienda a cui appartiene l'azienda detentrice di animali;

Art. 5 cpv. 4

4 I macelli devono notificare soltanto i dati di cui al capoverso 1 lettere b e c nonché per gli animali della specie bovina quelli di cui all'allegato 1 numero 1 lettera e.

Art. 6 cpv. 3

3 I macelli devono notificare soltanto i dati di cui al capoverso 1 e all'allegato 1 numero 2 lettera c.

Art. 7 cpv. 2

2 I macelli devono notificare al gestore alla macellazione di animali delle specie caprina e ovina anche i dati di cui all'allegato 1 numero 4 entro tre giorni lavorativi.

Art. 8 cpv. 1bis e 8

1bis I macelli devono notificare al gestore i dati di cui al capoverso 1 e le coordinate postali o bancarie.

8 Qualora alla nascita o all’importazione sia stata notificata una statura finale attesa superiore a 148 centimetri (altezza al garrese) e l'animale adulto non la raggiunga, il proprietario deve notificarlo.

Art. 10 cpv. 1

1 Ogni anno il gestore deve calcolare o determinare i dati seguenti secondo le indicazioni dell'UFAG sulla base dei dati di cui all'articolo 5 e salvarli nella banca dati:

a. l’effettivo secondo gli articoli 36 e 37 dell'ordinanza del 23 ottobre 20134 sui pagamenti diretti (OPD) dei seguenti animali in base alle categorie:

1. animali della specie bovina, bufali ed equidi per azienda detentrice di animali in aziende annuali, d'estivazione e con pascoli comunitari, con un elenco dei singoli animali;

2. bisonti per azienda detentrice di animali in aziende annuali, con un elenco dei singoli animali;

b. l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali, bisonti ed equidi per categorie e azienda detentrice di animali il 1° gennaio (giorno di riferimento delle aziende annuali) in aziende annuali;

2 RS 910.91

3 RS 912.1

4 RS 910.13