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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine

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Allegato 6 (art. 74 cpv. 3)

Esigenze specifiche dei programmi per il benessere degli animali

A Esigenze del programma SSRA

1 Esigenze generali

1.1 Deve essere disponibile un ricovero in cui tutti gli animali di questa categoria

possano essere detenuti conformemente alle prescrizioni SSRA. Gli animali devono avere accesso giornalmente a tale ricovero.

1.2 Tra il 1° aprile e il 30 novembre, l'accesso di cui al numero 1.1 per animali

della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina e caprina non è assolutamente necessario se essi sono tenuti permanentemente al pascolo. In caso di eventi atmosferici estremi gli animali devono avere accesso a un ricovero conforme alle esigenze SSRA. Se, in caso di evento atmosferico estremo, il percorso per raggiungerlo è troppo rischioso, gli animali possono essere tenuti in un ricovero non conforme alle esigenze SSRA per al massimo sette giorni.

1.3 Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non

nuocciano alla salute degli animali né all'ambiente. La lettiera deve essere mantenuta in uno stato idoneo ad adempiere il suo scopo.

1.4 Un animale tenuto separatamente a causa di una malattia o di una ferita, che

dopo la guarigione non può più essere inserito in un gruppo di animali, può continuare a essere tenuto separatamente fino alla fine della stabulazione.

2 Animali della specie bovina e bufali

2.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:

a. un'area di riposo con pagliericcio o strato equivalente per l'animale;

b. un'area priva di lettiera.

2.2 Le stuoie deformabili installate nei box di riposo sono considerate strati equi-

valenti, se:

a. il gestore, mediante un'attestazione di un organismo di controllo accreditato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma SN