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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine
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EN ISO/IEC 1702511 dimostra che il relativo modello adempie le esigenze di cui [Dokument noch nicht definiert];
b. nessuna stuoia è difettosa; e
c. tutte le stuoie sono ricoperte esclusivamente di paglia trinciata.
2.3 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un
rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.
2.4 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 2.1 è ammessa nelle situazioni
seguenti:
a. durante il foraggiamento;
b. durante il pascolo;
c. durante la mungitura;
d. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio la cura degli unghioni;
2.5 La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con
un’area di riposo di cui al numero 2.1 lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti:
a. al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli animali non possono essere fissati;
b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente.
2.6 Gli animali possono essere fissati in un'area di riposo conforme alle esigenze
SSRA nelle seguenti situazioni:
a. nel caso di animali in calore, durante al massimo due giorni;
b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il numero BDTA degli animali in questione e la data del trasporto devono essere documentati prima dell'inizio della deroga;
c. nel caso di manze in gestazione avanzata, che dopo il parto sono tenute in una stalla a stabulazione fissa, per dieci giorni prima della data probabile del parto.
3 Animali della specie equina
3.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
a. un'area di riposo con strato di segatura o strato equivalente per l'animale;
b. un'area priva di lettiera.
11 La norma può essere richiesta all'Associazione svizzera di normalizzazione (snv), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, oppure consultata sul sito Internet: www.snv.ch.