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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine

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d. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio la cura degli unghioni.

4.4 La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con

un’area di riposo di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:

a. al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli animali non possono essere fissati;

b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente.

5 Animali della specie suina

5.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:

a. un'area di riposo senza perforazioni, sufficientemente ricoperta di paglia, paglia trinciata, cubetti di paglia, fieno, fieno di secondo taglio, strame o canne. L’area di riposo può essere utilizzata anche come area di foraggiamento, ma solo a condizione che gli animali non abbiano accesso al foraggio durante la notte per un periodo ininterrotto di almeno 8 ore; e

b. un'area priva di lettiera.

5.2 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un

rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.

5.3 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 5.1 è ammessa nelle situazioni

seguenti:

a. durante il foraggiamento in stand di foraggiamento;

b. di giorno, durante la permanenza su un pascolo;

c. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio l’inseminazione;

d. tranne nei box per il parto, in alternativa la segatura in quantità sufficiente è ammessa come lettiera se la temperatura del porcile supera i seguenti valori:

20° C nel caso di suinetti svezzati,

15° C nel caso di suini da ingrasso e di suini da rimonta fino a 60 kg, 9° C nel caso di animali di peso superiore a 60 kg (compresi i verri riproduttori e le scrofe da allevamento non in lattazione);

e. in caso di comportamento aggressivo verso i suinetti o di problemi agli arti la scrofa in questione può essere fissata a partire dall’inizio del comportamento di costruzione del nido fino al massimo alla fine del giorno successivo al parto;

f. durante cinque giorni al massimo prima della data probabile del parto fino allo svezzamento è ammessa la stabulazione individuale con accesso in permanenza a un’area di riposo di cui al numero 5.1 e a un’area priva di lettiera;