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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine

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6.6 Gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere ricoverati separata-

mente. In tal caso per gli animali deve essere disponibile una superficie minima per coniglia madre senza figliata secondo il numero 6.5.

6.7 Durante il periodo compreso tra due giorni al massimo prima della data pro-

babile del parto e dieci giorni al massimo dopo il parto, le coniglie madri non devono essere tenute in gruppi.

7 Pollame da reddito

7.1 Gli animali devono avere accesso a:

a. un comparto della stalla ricoperto da lettiera con posatoi sopraelevati; e

b. un'area con clima esterno (ACE) accessibile quotidianamente durante il giorno.

7.2 Nei pollai per galline e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione

di uova, nelle aree in cui l'intensità della luce diurna è notevolmente ridotta a causa delle attrezzature interne o della distanza dal fronte delle finestre, l'intensità luminosa di 15 lux deve essere ottenuta utilizzando una luce artificiale.

7.3 Al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, i polli da ingrasso devono avere a

disposizione nel pollaio posatoi sopraelevati il cui uso è stato autorizzato dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) per il tipo di ingrasso corrispondente. Le indicazioni che figurano nell'autorizzazione in merito al numero minimo di posatoi, alla loro superficie o lunghezza devono essere rispettate.

7.4 Al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, i tacchini devono avere a disposi-

zione nel pollaio sufficienti possibilità di ritirarsi (p.es. ottenute utilizzando balle di paglia) nonché posatoi collocati a diverse altezze, adatti al comportamento e alle attitudini fisiche degli animali.

7.5 L’accesso all’ACE di cui al numero 7.1 lettera b dev’essere documentato se-

condo le disposizioni della lettera B numero 1.6.

7.6 L'accesso all'ACE può essere limitato in caso di innevamento nelle vicinanze

o di temperatura nell’ACE troppo bassa rispetto all’età degli animali. Le limitazioni vanno documentate nel registro delle uscite con l'indicazione del motivo («neve» o temperatura nell’ACE a mezzogiorno).

7.7 L'accesso all'ACE è facoltativo

a. per galline e galli fino alle ore 10 e dall’entrata nel pollaio sino alla fine della 23a settimana di vita;

b. per polli da ingrasso durante i primi 21 giorni di vita;

c. per tacchini e pulcini per la produzione di uova nei primi 42 giorni di vita;