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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine
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Convenzione BEPS
a) qualora un’impresa di una Giurisdizione contraente eserciti attività nell’altra Giurisdizione contraente in un luogo che costituisce un cantiere di costruzione, un progetto di costruzione o di installazione o altro progetto specifico individuato nella disposizione pertinente dell’Accordo fiscale coperto, o eserciti attività di supervisione o di consulenza in connessione con tale luogo, nel caso di una disposizione di un Accordo fiscale coperto che si riferisca a tali attività, e tali attività siano esercitate per uno o più periodi di tempo che, in totale, superano 30 giorni senza superare il periodo o i periodi indicati nella disposizione pertinente dell’Accordo fiscale coperto; e
b) qualora attività correlate siano svolte nell’altra Giurisdizione contraente nello stesso (o, se la disposizione pertinente dell’Accordo fiscale coperto si applica alle attività di supervisione o consulenza, in correlazione con lo stesso) cantiere di costruzione o progetto di costruzione o di installazione, o altro luogo individuato nella disposizione pertinente dell’Accordo fiscale coperto, per diversi periodi di tempo, ciascuno dei quali superiore a 30 giorni, da una o più imprese strettamente collegate alla prima impresa,
tali diversi periodi di tempo si sommano al periodo totale di tempo durante il quale la prima impresa ha esercitato le attività in detto cantiere di costruzione o progetto di costruzione o di installazione, o in altro luogo individuato nella disposizione pertinente dell’Accordo fiscale coperto.
2. Il paragrafo 1 si applica in luogo o in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto nella misura in cui tali disposizioni riguardano la suddivisione di contratti in parti multiple al fine di evitare l’applicazione di un periodo o di periodi di tempo con riferimento all’esistenza di una stabile organizzazione per progetti o attività specifiche di cui al paragrafo 1.
3. Una Parte si può riservare il diritto:
a) di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti;
b) di non applicare la totalità del presente articolo alle disposizioni dei suoi Accordi fiscali coperti riguardanti l’esplorazione o lo sfruttamento di risorse naturali.
4. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 3 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al paragrafo 2 che non è oggetto di riserva ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 3 e, in tal caso, il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica riguardante una disposizione di un Accordo fiscale coperto, tale disposizione è sostituita dalle disposizioni del paragrafo 1 nella misura prevista al paragrafo 2. Negli altri casi, il paragrafo 1 prevale sulle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono incompatibili con il paragrafo 1.
Art. 15 Definizione di una persona strettamente correlata a un’impresa
1. Ai fini delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che sono modificate dal paragrafo 2 dell’articolo 12 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione