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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine

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Convenzione BEPS

attraverso accordi di commissione [«commissionnaire arrangements»] e strategie simili), dal paragrafo 4 dell’articolo 13 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività), o dal paragrafo 1 dell’articolo 14 (Suddivisione («splitting-up») di contratti), una persona è strettamente correlata a un’impresa se, in base a tutti i fatti e alle circostanze pertinenti, una ha il controllo dell’altra, o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona è considerata strettamente correlata ad una impresa se una possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento dei diritti o partecipazioni nell’altra (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o dei diritti o partecipazioni nel capitale della società), o se un’altra persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento dei diritti o partecipazioni (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o dei diritti o partecipazioni al capitale della società) nella persona e nell’impresa.

2. Una Parte che ha formulato le riserve di cui al paragrafo 4 dell’articolo 12 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso accordi di commissione [«commissionnaire arrangements»] e strategie simili), al sottoparagrafo a) o c) del paragrafo 6 dell’articolo 13 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività), e al sottoparagrafo a) del paragrafo 3 dell’articolo 14 (Suddivisione («splitting-up») dei contratti) si può riservare il diritto di non applicare la totalità del presente articolo agli Accordi fiscali coperti ai quali si applicano tali riserve.

Parte V: Miglioramento della risoluzione delle controversie

Art. 16 Procedura amichevole

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da una o da entrambe le Giurisdizioni contraenti comportano e comporteranno per tale persona un’imposizione non conforme alle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto, detta persona può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di tali Giurisdizioni contraenti, sottoporre il caso all’autorità competente di una delle due Giurisdizioni contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro tre anni dalla prima notifica della misura che comporta l’imposizione non conforme alle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto.

2. L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se non è in grado da sola di giungere ad una soluzione soddisfacente, fa del suo meglio per risolvere il caso mediante accordo amichevole con l’autorità competente dell’altra Giurisdizione contraente, al fine di evitare l’imposizione non conforme all’Accordo fiscale coperto. L’accordo concluso è attuato nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale delle Giurisdizioni contraenti.

3. Le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti fanno del loro meglio per risolvere mediante accordo amichevole qualsiasi difficoltà o dubbio concernente l’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo fiscale coperto. Tali autorità possono anche consultarsi al fine dell’eliminazione della doppia imposizione nei casi non previsti dall’Accordo fiscale coperto.