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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine
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Convenzione BEPS
a condizione che le attività economiche esercitate dalle due imprese nella stessa sede, oppure dalla stessa impresa o da imprese strettamente collegate nelle due sedi, costituiscano funzioni complementari che sono parte di un’operazione economica coesa.
5. a) Il paragrafo o il paragrafo 3 si applica in luogo delle parti pertinenti delle
disposizioni di un Accordo fiscale coperto che elencano le attività specifiche che si considera non costituiscano una stabile organizzazione anche se l’attività è esercitata attraverso una sede fissa di affari (o delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che hanno effetti comparabili).
b) Il paragrafo 4 si applica alle disposizioni di un Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificate dai paragrafi 2 o 3) che elencano le attività specifiche che si considera non costituiscano una stabile organizzazione anche se l’attività è esercitata attraverso una sede fissa di affari (o alle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che hanno effetti comparabili).
6. Una Parte si può riservare il diritto:
a) di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti;
b) di non applicare il paragrafo 2 ai suoi Accordi fiscali coperti che stabiliscono espressamente che si considera che un elenco di attività specifiche non costituiscano una stabile organizzazione soltanto se ciascuna delle attività ha carattere preparatorio o ausiliario;
c) di non applicare il paragrafo 4 ai suoi Accordi fiscali coperti.
7. Ciascuna Parte che sceglie di applicare un’opzione ai sensi del paragrafo 1 notifica al Depositario la sua scelta di opzione. Tale notifica include altresì l’elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizione di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 5, nonché il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Un’opzione si applica ad una disposizione di un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno scelto di applicare la medesima opzione e hanno effettuato una tale notifica riguardante tale disposizione.
8. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al sottoparagrafo a) o c) del paragrafo 6 e che non sceglie di applicare un’opzione ai sensi del paragrafo 1 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 5, nonché il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Il paragrafo 4 si applica a una disposizione di un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una notifica riguardante tale disposizione ai sensi del presente paragrafo o del paragrafo 7.
Art. 14 Suddivisione («splitting-up») di contratti
1. Al solo fine di determinare se sia stato superato il periodo (o i periodi) di tempo indicato in una disposizione di un Accordo fiscale coperto che prevede un periodo (o periodi) di tempo dopo il quale progetti o attività specifiche costituiscono una stabile organizzazione: