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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 4 pagine

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Convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Regno Unito

decisi a eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione mediante frode o evasione fiscali (ivi comprese strutture volte a ottenere gli sgravi previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di uno Stato terzo),

hanno convenuto quanto segue:»

Art. 2

La lettera l del paragrafo 1 dell’articolo 3 (Definizioni generali) della Convenzione è abrogata.

Art. 3

Il paragrafo 2 dell’articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione è abrogato e sostituito dal seguente paragrafo:

«2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di detto Stato

– e tassa in conseguenza – utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede ad un adeguato aggiustamento dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi.»

Art. 4

Il paragrafo 6 dell’articolo 10 (Dividendi) della Convenzione è abrogato.

Art. 5

Il paragrafo 7 dell’articolo 11 (Interessi) della Convenzione è abrogato.

Art. 6

Il paragrafo 5 dell’articolo 12 (Canoni) della Convenzione è abrogato.

Art. 7

Il paragrafo 4 dell’articolo 21 (Altri redditi) della Convenzione è abrogato.

Art. 8

L’articolo 22 (Eliminazione della doppia imposizione) della Convenzione è integrato con il paragrafo 7 seguente:

«7. Le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili ai redditi di un residente della Svizzera se il Regno Unito applica la presente Convenzione per esentare