Progetto
Consultazione 2018/11: Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dai pericoli delle RNI e degli stimoli sonori (O-LRNIS) · 23 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto
O protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori RU 2019
Art. 18 Obblighi dell’organizzatore
1Le manifestazioni con un livello sonoro medio superiore a 93 dB(A) devono essere notificate per scritto all’organo cantonale di esecuzione al più tardi 14 giorni prima dell’inizio, secondo all’allegato 4 numero 1.
2Chi organizza manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica:
a. non può superare in alcun momento il livello sonoro massimo di 125 dB(A);
b. non può superare il livello sonoro medio di 100 dB(A);
c. se il livello sonoro medio è superiore a 93 dB(A) e inferiore o uguale a 96 dB(A), deve rispettare i requisiti di cui all’allegato 4 numero 2;
d. se il livello sonoro medio è superiore a 96 dB(A) e inferiore o uguale a 100 dB(A), deve;
1. rispettare i requisiti di cui all’allegato 4 numero 3.1 qualora la durata dell'esposizione agli stimoli sonori non superi le tre ore,
2. rispettare i requisiti di cui all’allegato 4 numero 3.2 qualora la durata dell'esposizione agli stimoli sonori superi le tre ore.
3Se una manifestazione con stimoli sonori amplificati per via acustica include più parti il cui livello sonoro medio è complessivamente superiore a 93 dB(A), devono essere rispettati i requisiti più severi applicabili secondo il capoverso 2 per tutte le parti della manifestazione.
4Chi organizza manifestazioni senza stimoli sonori amplificati per via elettroacustica e con un livello sonoro medio superiore a 93 dB(A) è tenuto a rispettare sia negli edifici sia per palchi fissi all’aperto i requisiti di cui all’allegato 4 numero 4.
5Nelle manifestazioni destinate a bambini o adolescenti di età inferiore a 16 anni non è ammesso superare il livello sonoro medio di 93 dB(A).
Art. 19 Determinazione del livello sonoro e misurazioni di controllo
dei Cantoni
1Le misurazioni e i calcoli per determinare il livello sonoro sono disciplinati dall’allegato 4 numero 5.
2L'organo cantonale di esecuzione può terminare una misurazione del livello sonoro non appena è in grado di dimostrare matematicamente che il livello sonoro medio supera in ogni caso il livello sonoro massimo autorizzato.