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Consultazione 2018/11: Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dai pericoli delle RNI e degli stimoli sonori (O-LRNIS) · 23 pagine

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O protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori RU 2019

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 27 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

1L’ordinanza del 28 febbraio 200710 sugli stimoli sonori e i raggi laser è abrogata.

2L’ordinanza del 17 ottobre 200111 relativa ai dispositivi medici (ODMed) è modificata come segue:

Allegato 6 numero 1 lettere b e c nonché numero 2 lettere b e c

Abrogati

Art. 28 Disposizioni transitorie

1I solarium devono essere installati e utilizzati secondo le prescrizioni della presente ordinanza entro un anno dalla sua entrata in vigore.

2Le manifestazioni con raggi laser e con stimoli sonori secondo le sezioni 3 e 4 possono continuare a svolgersi secondo le disposizioni dell’ordinanza del 28 febbraio 200712 sugli stimoli sonori e i raggi laser fino a un anno dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

3I trattamenti di cui all’allegato 2 numero 1 possono continuare a essere eseguiti in applicazione dell’allegato 6 numero 1 lettere b e c nonché numero 2 lettere b e c ODMed13, nella versione del 24 marzo 201014, fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza senza la necessità di un attestato di competenza secondo l’allegato 2 numero 2.

4L’UFSP coordina l’istituzione dell’organo responsabile secondo l’articolo 9 capoverso 1 entro i primi cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

10RU 2007 1307, 2010 4489, 2012 793

11 RS 812.213

12RU 2007 1307

13 RS 812.213

14 RU 2004 4037, 2010 1215