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Consultazione 2018/11: Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dai pericoli delle RNI e degli stimoli sonori (O-LRNIS) · 23 pagine

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O protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori RU 2019

2È incaricato dell’esecuzione della sezione 3 concernente le manifestazioni che prevedono l’impiego di raggi laser, verifica le notifiche inoltrate e può controllare il rispetto dei requisiti sul posto.

3Riconosce gli organi di formazione e d'esame per l'ottenimento dell’attestato di competenza secondo l’articolo 16 capoverso 1 e ne approva i piani di formazione e le disposizioni in materia d'esame, se adempiono i requisiti elencati nell’allegato 3 numero 3.

4È competente per il riconoscimento di diplomi esteri per l'ottenimento dell’attestato di competenza conformemente agli articoli 9 e 16.

5Mette a disposizione degli organi esecutivi della Confederazione e dei Cantoni aiuti all’esecuzione.

Art. 24 Portale di notifica per manifestazioni con raggi laser

1L’UFSP installa un portale di notifica elettronico per le manifestazioni con raggi laser.

2Utilizza i dati memorizzati solo per i compiti prescritti dalla presente ordinanza.

3Garantisce che la trasmissione della notifica e la consultazione dei dati siano rese sicure da un accesso con profilo utente e password.

Art. 25 Compiti dell’Amministrazione federale delle dogane

L’Amministrazione federale delle dogane esegue le disposizioni concernenti i divieti di importazione e transito secondo l’articolo 22, mette al sicuro i puntatori laser e gli accessori in virtù dell’articolo 104 della legge del 18 marzo 20058 sulle dogane e consegna questi prodotti all'autorità cantonale competente per il perseguimento penale.

Art. 26 Emolumenti

1Per gli atti amministrativi delle autorità federali gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato. La tariffa oraria si situa, a seconda delle conoscenze tecniche necessarie e del livello di funzione del personale incaricato, tra i 90 e i 200 franchi.

2Per i controlli effettuati sul mercato che non danno adito a contestazioni non sussiste l’obbligo di pagare emolumenti.

3Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20049 sugli emolumenti.

RS 631.0

9 RS 172.041.1