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Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 5 pagine
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Legge federale Avamprogetto sul diritto internazionale privato (LDIP)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del …1,
decreta:
I
La legge federale del 18 dicembre 19872 sul diritto internazionale privato è
modificata come segue:
Art. 86 cpv. 3 e 4
3 A prescindere da un’eventuale cittadinanza svizzera, le persone che hanno una o più cittadinanze straniere possono, per testamento o contratto successorio, sottoporre la successione alla competenza di uno dei loro Stati di origine.
4 I tribunali o le autorità svizzeri dell’ultimo domicilio dell’ereditando restano competenti, sempreché in un caso di cui al capoverso 2 o 3 le autorità dello Stato interessato non si occupino della successione.
Art. 87 cpv. 1 e 2 primo periodo
2. Foro di1 Se l'ereditando era un cittadino svizzero con ultimo domicilio origine
all'estero, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine, sempreché le autorità dello Stato di domicilio non si occupino della successione. I tribunali o le autorità competenti possono subordinare la loro competenza anche all’inoperosità dell’autorità di uno o più altri Stati di origine dell’ereditando, dello Stato della sua ultima dimora abituale o, sempreché si tratti di singoli beni successori, dello Stato di situazione.
2 I tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine sono sempre competenti se un cittadino svizzero con ultimo domicilio all’estero ha, per testamento o contratto successorio, sottoposto alla competenza svizzera o, senza riserva in merito a tale competenza, al diritto svizzero i suoi beni situati in Svizzera o l’intera successione. …
1 FF …
2 RS 291