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Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 5 pagine
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Art. 88 cpv. 1
1 Se l'ereditando era uno straniero con ultimo domicilio all'estero, per i beni situati in Svizzera sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di situazione, sempreché le autorità estere dello Stato di domicilio non se ne occupino. I tribunali o le autorità competenti possono subordinare la loro competenza anche all’inoperosità dell’autorità di uno o più Stati di origine dell’ereditando o dello Stato della sua ultima dimora abituale.
Art. 90 cpv. 2 e 3
2 A prescindere da un’eventuale cittadinanza svizzera, le persone che hanno una o più cittadinanze straniere possono sottoporre, per testamento o contratto successorio, la successione a uno dei loro diritti nazionali. Se l’ereditando ha sottoposto la successione alla competenza di uno dei suoi Stati di origine (art. 86 cpv. 3), si presume che la successione sia regolata dal diritto di tale Stato, sempreché l’ereditando non abbia espresso una riserva in merito.
3 Tale disposizione non è inefficace se, al momento della morte, l’ereditando non era più cittadino dello Stato in questione.
Art. 91 cpv. 1 secondo periodo e 2
1 ... Se tali norme richiamano il diritto internazionale privato svizzero, va applicato il diritto materiale dello Stato dell’ultimo domicilio dell’ereditando.
2 In quanto i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine siano competenti giusta l'articolo 87, la successione di uno svizzero con ultimo domicilio all’estero è regolata dal diritto svizzero, sempreché, per testamento o contratto successorio, l’ereditando non abbia sottoposto la successione al diritto del suo ultimo Stato di domicilio o a quello di uno dei suoi Stati di origine.
Art. 92 cpv. 2 secondo periodo
2 ... Questo diritto si applica in particolare ai provvedimenti conservativi e alla liquidazione della successione, inclusi gli aspetti procedurali dell’amministrazione della successione o dell’esecuzione testamentaria nonché la questione dei diritti dell’amministratore della successione o dell’esecutore testamentario alla successione e della sua facoltà di disporne.
Art. 93
Abrogato