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Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 5 pagine

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c. sono stati pronunciati, stilati o accertati nello Stato di origine

o in uno degli Stati d’origine dell’ereditando e quest’ultimo ha sottoposto la sua successione alla competenza o al diritto di uno di tali Stati;

d. sono stati pronunciati, stilati o accertati nello Stato

dell’ultima dimora abituale dell’ereditando, nel suo Stato d’origine o in uno dei suoi Stati di origine o, in riferimento a singoli beni successori, nello Stato di situazione, sempreché l’ultimo domicilio dell’ereditando si trovi all’estero e lo Stato del domicilio non si occupi della successione.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.