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Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 5 pagine
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Legge federale
Art. 94
5. Testamento1 Un testamento è retto dal diritto del domicilio dell’ereditando al momento della sua realizzazione. Sono fatte salve questioni relative alla porzione disponibile.
2 Se, nel testamento, l’ereditando sottopone l’intera successione a uno dei suoi diritti nazionali, quest’ultimo surroga quello dello Stato di domicilio.
3 L’ereditando può sottoporre il suo testamento a uno dei suoi diritti nazionali.
4 Alla forma del testamento si applica la Convenzione del 5 ottobre 19613 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie.
Art. 95 Rubrica, cpv. 1, 2, 3, 3bis e 4
6. Contratti1 Il contratto successorio è regolato dal diritto del domicilio del successori
disponente. Sono fatte salve questioni relative alla porzione disponibile.
2 Se il disponente sottopone contrattualmente l’intera successione a uno dei suoi diritti nazionali, quest'ultimo surroga quello domiciliare.
3 I contratti successori con due o più disponenti devono corrispondere al diritto del domicilio o al diritto nazionale designato (cpv. 2) di ciascun disponente. Sono considerati contratti successori anche due o più testamenti basati su un accordo comune vincolante dei disponenti.
3bis I contraenti possono sottoporre il contratto successorio a uno dei diritti nazionali del disponente o di uno dei disponenti. La disposizione non è inefficace se al momento della morte il disponente non era più cittadino dello Stato in questione.
4 Alla forma dei contratti successori e ad altre disposizioni a causa di morte non contemplate dalla Convenzione del 5 ottobre 19614 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie quest’ultima si applica per analogia.
Art. 96 cpv. 1 lett. a, c e d
1 Le decisioni, i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti la successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta all’estero sono riconosciuti in Svizzera se:
a. sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure sono riconosciuti nello Stato dell’ultimo domicilio dell’ereditando; o