Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/15: Modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG). Prolungare la durata dell'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. · 10 pagine

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frontati a oneri amministrativi supplementari e beneficeranno piuttosto di uno sgravio sul piano finanziario. Gli adeguamenti necessari al livello delle casse di compensazione AVS sono modesti e anche da questo punto di vista non dovrebbero sorgere spese supplementari.

Alcuni Cantoni sottolineano tuttavia la persistenza di certe lacune. GR chiede se sia ragionevole e necessario, all’articolo 329f capoverso 2 AP-CO, vincolare la durata del congedo di maternità al versamento della relativa indennità, ovvero alla durata del diritto a tale indennità secondo la LIPG, e ritiene che il congedo previsto dal CO possa eventualmente essere prolungato fino alla fine del soggiorno ospedaliero anche senza il versamento dell’indennità. SG constata che manca ancora un disciplinamento del diritto delle madri lavoratrici che non adempiono le condizioni per il diritto alle prestazioni secondo l’articolo 16b LIPG e pertanto non hanno diritto all’indennità di maternità secondo la stessa legge. Il Cantone sottolinea che però, secondo la dottrina e la giurisprudenza, queste madri hanno manifestamente diritto al pagamento continuato del salario in virtù dell’articolo 324a CO, perlomeno durante il divieto di occupazione previsto dal diritto del lavoro nelle otto settimane dopo il parto.

Altri Cantoni (SZ, SO, OW, GL, BL, SH, AR, AI, SG, GR, ZG e NE) insistono sulla necessità di precisare, a livello di legge o di ordinanza, alcune disposizioni riguardanti le condizioni della prova della ripresa dell’attività lucrativa (grado di occupazione, attestati, contratti), i termini entro i quali la madre è tenuta a esercitare il proprio diritto al prolungamento della durata del versamento dell’indennità, il caso delle madri disoccupate, gli eventuali cambiamenti di idea dopo il parto e l’estinzione del diritto (art. 16c cpv. 3 lett. b e cpv. 4 e art. 16d AP-LIPG). Quanto all’esame delle condizioni, BE evidenzia che, se da un lato la condizione della durata dell’ospedalizzazione è presumibilmente facile da dimostrare e verificare, dall’altro la chiara prova da parte della madre (ed eventualmente del suo datore di lavoro) necessaria per adempiere la condizione della ripresa dell’attività lucrativa, nonché la relativa verifica da parte delle casse di compensazione, possono in molti casi rivelarsi semplicemente impossibili. Di norma, sotto questo aspetto le casse di compensazione dovranno fidarsi delle indicazioni fornite dalle madri interessate (ed eventualmente dai loro datori di lavoro), se si vuole evitare che i necessari accertamenti comportino eccessivi ritardi nel versamento delle prestazioni. SZ, SO, OW, GL, AI, AR, SH e GR propongono di prevedere un termine adeguato e di introdurre una disposizione che definisca il tipo di documenti utilizzabili a fini di prova, come ad esempio la copia del contratto di lavoro o un’attestazione del datore di lavoro.

VD e GE considerano ingiustificato subordinare la concessione dell’indennità alla ripresa dell’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità, poiché il diritto vigente non prevede una condizione simile per la concessione dell’indennità di maternità. Di conseguenza, chiedono la soppressione dell’articolo 16c capoverso 3 lettera b AP-LIPG. GE segnala inoltre la complessità dell’attuazione di tale condizione per le casse di compensazione.

3.2 Partiti

Tutti i partiti che hanno inoltrato un parere sono favorevoli al progetto, tranne l’UDC, che vi si oppone. PBD, PPD e PLR approvano e sostengono la proposta, poiché essa s’inserisce in un quadro molto chiaro e ben circoscritto, che consente di evitare un aumento dei costi delle IPG e di sgravare i datori di lavoro. Inoltre, apprezzano che la proposta sia riservata alle donne professionalmente attive che riprendono un’attività lucrativa dopo il congedo di maternità. Il PBD constata in particolare che il prolungamento del versamento dell’indennità di maternità nella LIPG è meno costoso, ad esempio, di un inserimento dell’obbligo di pagamento continuato del salario nel CO e sgrava i datori di lavoro.

Secondo l’UDC, che respinge la prevista revisione di legge nella forma proposta, le modifiche comportano invece un ampliamento ingiustificato delle prestazioni e generano nuovi incentivi indesiderati. A suo parere, le basi legali e le prestazioni esistenti sono sufficienti e non sussiste dunque alcuna necessità d’intervento; nei rari casi in questione incombe alle madri interessate trovare una soluzione con il proprio datore di lavoro.