Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/15: Modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG). Prolungare la durata dell'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. · 10 pagine

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dai datori di lavoro e dai lavoratori e di non accollare l’intero onere al datore di lavoro, liberandolo inoltre dall’eventuale obbligo di versare il salario durante il periodo in questione. CP e SIC accolgono favorevolmente le modifiche concernenti il prolungamento del congedo di maternità e la protezione dalla disdetta prevista nel CO, poiché queste garantiscono la coerenza del sistema proposto. GastroSuisse e FER approvano il prolungamento del congedo di maternità, che consente di armonizzare il CO con la nuova disposizione proposta.

Per contro, GastroSuisse e FER considerano superfluo il prolungamento del periodo di protezione dalla disdetta previsto nel CO, reputando sufficiente la protezione già contemplata dalla legge in caso di maternità. GastroSuisse, FER e SIC intravvedono inoltre difficoltà pratiche nella verifica dell’adempimento della condizione relativa alla prova della ripresa dell’attività lucrativa dopo il congedo di maternità, da un lato, per il fatto che l’adempimento della condizione dipende dalle intenzioni della madre al momento del parto, ossia da un elemento soggettivo, e, dall’altro, per le complicazioni burocratiche connesse alla sua attuazione. GastroSuisse evidenzia il carattere sproporzionato della disposizione, che mette inopportunamente sotto pressione la madre in un momento delicato. GastroSuisse e FER propongono pertanto di rinunciare alla condizione in questione. Per la SIC, la proroga del diritto all’indennità di maternità deve essere accordata a tutte le madri, a prescindere dal fatto che riprendano o meno un’attività lucrativa.

La SIC sottolinea peraltro che l’avamprogetto non disciplina ancora i casi di ospedalizzazione per un periodo superiore a 56 giorni, per i quali deve essere prevista una soluzione.

3.6 Organizzazioni e ambienti interessati

Tutte le organizzazioni e gli ambienti interessati3 che si sono espressi appoggiano il progetto nel suo insieme e approvano la proposta, che copre ampiamente la maggior parte dei casi di ospedalizzazione prolungata.

La CCCC evidenzia la necessità di precisare a livello di ordinanza le condizioni relative alla prova della ripresa dell’attività (contratto di lavoro, attestazione del datore di lavoro) e il termine entro il quale la madre deve esercitare il suo diritto al prolungamento della durata del versamento dell’indennità.

CFQF, FPS e SKF propongono di non limitare il prolungamento alle sole madri che riprendono un’attività lucrativa dopo il congedo, ma di estenderla a tutte le donne aventi diritto all’indennità di maternità, a prescindere dal fatto che riprendano o meno a lavorare al termine del congedo. Di conseguenza, chiedono di sopprimere la condizione della ripresa del lavoro. Apprezzano che la proposta copra ampiamente la maggior parte dei casi di soggiorno ospedaliero prolungato, ma sottolineano comunque la necessità di un intervento politico affinché siano disciplinati anche i casi in cui l’ospedalizzazione dura più di 56 giorni e le situazioni in cui il neonato deve essere di nuovo ricoverato poco dopo il rientro a casa.

Frauenzentrale e FSL ritengono che la condizione della consecutività tra la nascita e l’ospedalizzazione (art. 16c cpv. 3 lett. a AP-LIPG) sia eccessivamente restrittiva, poiché le madri vengono dimesse tra le 48 e le 96 ore successive al parto e i problemi di salute possono insorgere anche in seguito. La FSL suggerisce di modificare la disposizione proposta prevedendo come condizione che il neonato venga ospedalizzato per almeno tre settimane nei 56 giorni successivi alla nascita. Dal canto suo, la Frauenzentrale propone di fissare una durata minima di ospedalizzazione di una settimana nei 56 giorni successivi alla nascita e di accordare il prolungamento del versamento dell’indennità alle donne già a partire da questa prima settimana.

3 Cfr. elenco allegato, n. 6.